In un momento in cui i costi stanno lievitando, moltissimi olivicoltori sono alla ricerca di soluzioni per provare a risparmiare. Per quanto riguarda l’assunzione di manodopera da impiegare nella raccolta delle olive, ci sono diversi tipi di contratto utilizzabili:
- il contratto a tempo determinato,
- il ricorso alle prestazioni occasionali,
- due tipologie di prestazioni gratuite
- e le assunzioni congiunte.
Manodopera per la raccolta delle olive con contratto a tempo determinato
Una persona che deve provvedere in questo momento alla raccolta delle olive per regolarizzare la posizione dei lavoratori solitamente procede alle assunzioni degli operai agricoli a tempo determinato, considerando soprattutto quanto previsto dalla contrattazione collettiva provinciale.
È chiaro che per quantificare il costo del dipendente occorrerà
- non solo quantificare quanto previsto dai diversi contratti provinciali,
- ma anche considerare la parte contributiva che varia a seconda della tipologia di zona in cui è ubicato il terreno oggetto della raccolta.
Nel caso in cui il lavoro viene svolto in un terreno ubicato in zona definita normale, l’importo contributivo dovrà necessariamente essere pagato per intero. Nel caso in cui il lavoro viene svolto in un territorio rientrante in zona svantaggiata l’importo contributivo da pagare dovrà essere ridotto del 68%; mentre se trattasi di zona molto svantaggiata (ex territorio montano) la riduzione dovrà essere del 75%.
Questa soluzione rappresenta la soluzione più onerosa per chi dovrà provvedere alla raccolta delle olive.
Prestazioni occasionali
Una seconda soluzione che potrebbe essere applicata da un datore di lavoro che deve provvedere alla raccolta delle olive è il ricorso alle prestazioni occasionali, purché in organico ci siano non più di cinque dipendenti assunti a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro agricolo che intende far ricorso alle prestazioni occasionali, non potrà impiegare qualsiasi tipo di lavoratore, ma soltanto:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o ad un ciclo di studi universitario;
- disoccupati, così come individuati dall’articolo 19 del decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015;
- coloro che percepiscono prestazioni integrative del salario, sia di reddito di inclusione sociale (REI o SIA), o di altre prestazioni di sostegno al reddito.
Requisiti e obblighi
I requisiti devono essere autocertificati dagli stessi lavoratori al momento della propria registrazione nella piattaforma informatica tenuta dall’Inps e gli stessi lavoratori devono dichiarare, sempre nella piattaforma informatica, di non essere stati iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di accertarsi che il prestatore sia stato sottoposto a visita medica preventiva di durata biennale, così come stabilito dell’articolo 3 comma 13 del decreto legislativo n.81/2008 che ha visto, successivamente, la regolamentazione di tale obbligo affidata al decreto interministeriale del 27 marzo 2013.
I costi relativi alla visita medica preventiva sono di competenza del primo datore di lavoro, per cui nei successivi due anni dalla visita i committenti dovranno limitarsi ad acquisire l’apposita certificazione rilasciata dalla Asl, oppure dagli enti bilaterali e degli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale che potranno stipulare apposite convenzioni con le Asl per favorire i propri associati.
Limiti applicativi
L’applicazione delle prestazioni occasionali prevede dei limiti applicativi imposti sia ai singoli prestatori che alle aziende per svolgere le prestazioni occasionali, ovvero:
- ogni singolo prestatore occasionale non potrà svolgere tali prestazioni per un importo complessivo pari ad 5.000,00 euro per la totalità degli utilizzatori. Invece nei confronti dello stesso utilizzatore il prestatore potrà lavorare per un importo massimo di 2.500,00 euro;
- il singolo utilizzatore non potrà sforare 5.000,00 euro nei confronti della totalità dei prestatori.
La retribuzione da elargire al prestatore dovrà essere non inferiore alle quattro ore di lavoro, anche quando la prestazione lavorativa risulti essere inferiore a tale numero di ore.
Per stabilire il compenso dovuto occorrerà considerare il compenso minimo orario, previsto per una delle tre Aree prevista dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Al minimo salariale deve essere aggiunto il terzo elemento retributivo previsto per gli operai agricoli a tempo determinato (Otd), come corrispettivo degli istituti economici che devono essere elargiti agli operai agricoli a tempo indeterminato (festività nazionali ed infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità).
Qualora il prestatore occasionale dovesse svolgere una prestazione che superi le quattro ore, il compenso dovuto, per le ore successive alla quarta ora di lavoro, potrà essere concordato tra le parti, rispettando sempre la misura minima della retribuzione oraria per ogni singola Area.
Vantaggi del contratto di prestazione occasionale
Di fatto quale potrebbe essere la convenienza da parte del lavoratore e del datore di lavoro a far ricorso alle prestazioni occasionali?
Per quanto attiene il lavoratore la convenienza ad accettare di svolgere una prestazione occasionale è racchiusa nella esenzione da qualunque imposizione fiscale, e se poi il lavoratore è extracomunitario l’ulteriore convenienza è data dal fatto che il compenso percepito continua ad aver valore ai fini dell’ammontare del reddito complessivo per ottenere il permesso di soggiorno.
Per il datore di lavoro è sostanzialmente quella di eliminare, ad esempio, i costi della elaborazione della busta paga.
Il prestatore occasionale potrà riscuotere quanto a lui spettante dopo quindici giorni dalla data in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica risulti essere consolidata.
Prestazioni gratuite
Dopo le ipotesi a carattere oneroso, esaminiamo l’ipotesi delle prestazioni gratuite che, sostanzialmente, possono verificarsi in due circostanze:
- tra parenti entro il quarto grado
- e con lo scambio di prestazioni gratuite tra piccoli imprenditori agricoli.
Prestazioni gratuite tra parenti
Nel primo caso in datore di lavoro agricolo che in questo momento deve raccogliere le olive può beneficiare di prestazioni lavorative gratuite dei propri parenti ed affini entro il quarto grado, in modo occasionale oppure in modo ricorrente soltanto per un breve periodo di tempo a titolo di aiuto, mutuo aiuto obbligazione morale.
In base a quanto stabilito dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali attraverso la circolare n.37 del 10 giugno 2013, un parente per svolgere una prestazione gratuita nei confronti di imprenditore agricolo deve essere pensionato oppure titolare di un contratto di lavoro a tempo pieno presso un altro datore di lavoro.
Nel caso in cui dovesse verificarsi una visita ispettiva, spetta agli ispettori a dimostrare che trattasi di prestazione lavorativa in senso stretto attraverso una “puntuale ed idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile”.
È bene chiarire che essendo la prestazione gratuita tra parenti ritenuta una prestazione meramente occasionale non necessita né di essere inquadrata come rapporto di lavoro né bisogna procedere ad alcuna iscrizione nella gestione assicurativa di competenza.
Scambio di prestazioni tra piccoli imprenditori
Una altra forma di prestazione gratuita è quella dello scambio di prestazioni lavorative gratuite tra piccoli imprenditori agricoli, disciplinato dall’articolo 2139 del codice civile. Importante è chiarire che nell’ambito dei piccoli imprenditori agricoli rientrano anche i mezzadri ed i coloni, in quanto da un punto di vista prettamente previdenziale queste figure professionali sono da equiparare ai coltivatori diretti in quanto lavoratori autonomi.
L’opportunità delle assunzioni congiunte
Una delle soluzioni che potrebbero essere attuate dalle aziende agricole, costituite anche in forma cooperativa, è quella relativa alle assunzioni congiunte introdotte dal D.L.76/2013 convertito nella L.99/2013. Questa tipologia di assunzione oltre che semplificare la procedura amministrativa relativa alle assunzioni, ha come finalità quella di stimolare processi aggregativi di impresa, garantendo anche una maggiore stabilità del rapporto di lavoro. La stabilità del lavoro interessa il lavoratore, in quanto i datori che assumono congiuntamente sono solidalmente responsabili delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che di fatto scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato.
Perché si possa procedere ad una assunzione congiunta è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:
- appartenere allo stesso gruppo di imprese;
- le aziende devono essere riconducibili allo stesso assetto proprietario;
- i proprietari delle aziende agricole devono essere tra loro legati da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado;
- aver stipulato un contratto di rete nel caso in cui almeno il 50% delle imprese devono essere imprese agricole così come disciplinato dall’articolo 2135 del codice civile.
Referente Unico
La figura che dovrà procedere a tutti gli aspetti amministrativi per procedere alle assunzioni congiunte è il Referente Unico che è individuata
- nell’impresa capogruppo quando le assunzioni congiunte sono effettuate da gruppi di imprese;
- nel proprietario quando le imprese interessate dalla comunicazione congiunta sono riconducibili ad uno stesso proprietario.
- Qualora i rappresentanti delle imprese sono legati tra di loro o da un vincolo di parentela oppure di affinità entro il terzo grado, diventa necessario individuare, tramite un accordo, il Referente Unico che dovrà effettuare le comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro instaurati. Tale accordo deve essere depositato presso le associazioni di categoria, in modo da garantire la data certa della sottoscrizione. Infine, anche la denuncia all’Inps delle giornate lavorate dovrà essere unica, ripartita tra le aziende co-datrici considerando l’utilizzo dei lavoratori da parte di ogni singola azienda.
Iter per le assunzioni
Il primo passo da effettuare è presentare all’Inps la Denuncia Aziendale (D.A.), dotandosi di un proprio codice identificativo di denuncia aziendale (CIDA) diverso da quello utilizzato come datore di lavoro singolo, riportando le informazioni relative riguardanti i co-datori di lavoro agricolo. Successivamente il Referente Unico potrà procedere alle assunzioni utilizzando il modello “UNILAVCong”.