È stato pubblicato sulla GU n. 237 del 10 ottobre 2016 il provvedimento del Mipaaf del 20 settembre 2016 che riserva l’indicazione geografica protetta ‘Sicilia’ all’olio extravergine che deve essere ottenuto dalle seguenti cultivar di olive presenti, da sole o congiuntamente:
- Aitana,
- Biancolilla,
- Bottone di gallo,
- Brandofino,
- Calatina,
- Cavalieri,
- Cerasuola,
- Crastu,
- Erbano,
- Giarraffa,
- Lumiaru,
- Marmorigna,
- Minuta,
- Moresca,
- Nasitana,
- Nerba,
- Nocellara del Belice,
- Nocellara etnea,
- Nocellara messinese,
- Ogliarola messinese,
- Olivo di Mandanici,
- Piricuddara, Santagatese,
- Tonda iblea,
- Vaddarica,
- Verdello,
- Verdese,
- Zaituna
- e loro sinonimi.
Possono inoltre concorrere altre cultivar presenti negli oliveti, fino ad un massimo del 10%.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell’Igp ‘Sicilia’ devono essere quelle tradizionali e ordinarie della zona e, in ogni modo, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 gennaio dell'anno successivo.
La produzione unitaria massima consentita non può superare la quantità di 100 quintali di olive per ettaro e la raccolta delle olive avviene direttamente dalla pianta, manualmente o con mezzi meccanici. Prima della molitura le olive devono essere sottoposte ad un processo di defogliazione e lavaggio a temperatura ambiente.
La resa massima delle olive in olio non può superare il 24%.