La filiera dell’olivo e dell’olio si caratterizza per l’alto contenuto di innovazione. Infatti, dal vivaio fino alle ultime fasi della trasformazione del prodotto, l’olivicoltura moderna cerca nuove soluzioni che possano assicurare
- l’efficienza e la produttività degli impianti,
- la qualità e il successo sul mercato del prodotto.
In tale contesto, l’attività di ricerca e sviluppo svolta da enti pubblici (ad esempio università, CNR, CREA) e da soggetti privati riveste un ruolo fondamentale, anche per far sì che i risultati di tali attività si ripercuotano positivamente sulla competitività delle imprese e, più in generale, degli operatori che compongono la filiera olivicola e dell’olio.
È noto che la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative richiedono ingenti investimenti, in primis in termini economici, ma anche sotto il profilo organizzativo e del “capitale umano” impiegato. Dunque, giusto per fare alcuni esempi, una nuova tecnica di innesto, una nuova varietà di olivo, o ancora un nuovo macchinario di raccolta rappresentano i risultati, spesso raggiunti dopo anni, di importanti dispendi di risorse economiche e umane e, proprio per questo, meritano di essere tutelati.
La tutela dell’innovazione varietale dell’olivo
Purtroppo, se da un lato la consapevolezza circa il valore dell’innovazione è diffusa fra gli operatori del settore, talvolta vi è meno propensione ad attuare strategie di protezione delle innovazioni.
Al riguardo, il diritto industriale e della proprietà intellettuale offre importanti strumenti che possono essere sfruttati da parte degli operatori, pubblici e privati, della filiera dell’olivo e dell’olio. Si tratta, con specifico riferimento al settore dell’innovazione, degli istituti della registrazione di nuova varietà vegetale e del brevetto per invenzione, ai quali si affianca anche la tutela dei segreti commerciali, meglio noti come know-how. (…)
Lo scopo del contributo è quello di illustrare, in termini generali, quali sono i presupposti per accedere alla tutela offerta dall’ordinamento per le innovazioni, cercando di sensibilizzare gli operatori del settore a prestare maggiore attenzione a quanto viene sviluppato all’interno delle proprie imprese (o dei propri laboratori) e maturare una maggiore consapevolezza in merito alla tutela dell’innovazione.
Come tutelare le nuove varietà di olivo?
Partendo a monte, i.e. dalle prime fasi della filiera e, quindi, dalla produzione delle piante (di olivo) nei vivai, occorre parlare delle nuove varietà vegetali che sono protette sia a livello italiano, sia a livello europeo, ma anche internazionale. A prescindere dall’estensione territoriale della tutela, per varietà vegetale si intende “un insieme vegetale del taxon botanico del grado più basso conosciuto” che può essere:
- definito in base ai caratteri determinati dal genotipo o dalla combinazione di certi genotipi;
- distinto, in base a tali caratteri, da ogni altro insieme vegetale;
- idoneo a essere riprodotto in modo conforme (al genotipo di origine). (…)
La verifica dei requisiti di distinzione, omogeneità e stabilità viene svolta dagli uffici competenti, cioè l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e l’Ufficio Comunitario per le Varietà Vegetali (meglio noto come Community Plant Variety Office- CPVO) attraverso i test DUS (Distinctivness-Uniformity – Stability) che non si limitano alla raccolta di documenti e informazioni fornite dal costitutore che ha depositato la domanda, ma che richiedono anche lo svolgimento di prove in campo, che possono durare diversi anni, soprattutto per gli alberi.
Proprio in ragione della durata di tali test occorre domandarsi se il costitutore, che ha depositato la domanda di registrazione, possa vantare anche nel periodo intercorrente fra il deposito della domanda e la registrazione della nuova varietà vegetale, diritti e, se sì quale sia la loro estensione.
Le norme, sia italiane, sia europee, prevedono che in questo periodo, che può durare anche anni, il costitutore abbia diritto a una equa remunerazione qualora un terzo abbia compiuto atti (come, ad esempio, la moltiplicazione della varietà o la cessione di materiali necessari per la moltiplicazione della stessa) che, laddove la varietà fosse stata già registrata, avrebbero richiesto l’autorizzazione del costitutore, in quanto altrimenti lesivi dei suoi diritti. (...)
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