Prevenzione incendi nei frantoi oleari

prevenzione incendi nei frantoi oleari
Gli adempimenti e le linee guida per la gestione del rischio incendi negli impianti di molitura, che cambiano secondo la dimensione dei depositi dell’olio

I frantoi oleari rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione degli incendi, previsti dal Dpr 1° agosto 2011, n. 151, in relazione alla combustibilità dell’olio di oliva, che fa rientrare i relativi depositi – se di capacità superiore a 1000 litri – nel punto 12 dell’Allegato 1.

La prevenzione degli incendi rientra nel più complesso quadro delle norme di tutela della salute e della sicurezza negli ambiti lavorativi, di cui al D. Lgs. 81/2008, la cui violazione riveste tuttora carattere penale, non essendo stata toccata dalla recente depenalizzazione dei reati minori.

I depositi di olio d’oliva, annessi o no a un impianto di molitura, quando sono gestiti da soggetti qualificati come “imprenditore agricolo” e hanno capacità inferiore a 6 metri cubi non sono soggetti agli adempimenti del Dpr 151/2011.

In tutti gli altri casi vale la disciplina generale, che prevede adempimenti graduali, in relazione alla capacità del deposito e alla sua potenziale pericolosità; per esempio, quelli fino a 9 metri cubi possono essere regolarizzati in modo automatico, presentando una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al competente comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Per depositi di capacità superiore, invece, alla presentazione della Scia segue il sopralluogo da parte dei Vigili del fuoco, che possono imporre prescrizioni aggiuntive con allungamento dei tempi di rilascio del documento di prevenzione incendi.

Linee guida

Al fine di semplificare l’applicazione della normativa, particolarmente complessa, recentemente il competente Dipartimento del ministero dell’interno ha emanato alcune linee guida che, pur non essendo vincolanti, rappresentano un indirizzo di massima.

Le linee guida consigliano, prima di tutto, di realizzare il deposito di nocciolino e sanse all’esterno dell’edificio, per non andare ad aumentare il quantitativo di materiali infiammabili; inoltre, i mezzi di estinzione possono essere diversi in relazione alla capacità ed alla costruzione dei serbatoi.

Per i serbatoi costruiti in materiale combustibile (vetroresina, polietilene, ecc.), di capacità inferiore a 6 metri cubi non è comunque prevista la presenza di idranti, ovviamente per i frantoi facenti capo ad un’azienda agricola; per capacità da 6 a 50 m3, c’è l’obbligo di almeno un punto di presa, per l’attacco dell’autopompa, con capacità di erogazione di 30 l/min per almeno 30 minuti.

Per quantitativi superiori a 50 m3 deve essere presente una rete di idranti, con caratteristiche dipendenti dalla massima capacità di stoccaggio; se invece i serbatoi fossero costruiti con materiale non combustibile, come l’acciaio inossidabile, l’obbligo di realizzare una rete di idranti parte da una capacità di 100 metri cubi.

I depositi da 6 a 50 m3, in cui i contenitori (metallici) possono essere saturati con gas inerti, sono esentati dall’obbligo dell’idrante per l’alimentazione dell’autopompa, a condizione che sia presente un estintore a schiuma carrellato; tale presa d’acqua è obbligatoria solo per capacità da 50 a 300 m3.

L’impianto di allarme antincendio è obbligatorio solo per i depositi fuori terra, con capacità oltre i 6 m3, se in materiale plastico; oltre i 50 m3, se in acciaio; inoltre, per i locali con depositi di oltre 100 m3, devono essere previste aperture per lo sfogo dei fumi in caso di incendio.

Le linee guida sono molto puntuali, almeno per quanto riguarda la predisposizione della relazione tecnica ma, come per tutte le pratiche di prevenzione incendi, è bene che sia affidata ad un professionista di provata esperienza e competenza.


L'autrice è Presidente U.N.F.O

Prevenzione incendi nei frantoi oleari - Ultima modifica: 2019-03-22T09:57:21+01:00 da Barbara Gamberini

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