Gli Lmr (Limiti massimi di residuo) vengono fissati dal Reg. (CE) 396/2005 e applicati in tutta l’Unione europea sui prodotti alimentari primari, come le olive. Invece fattori specifici di concentrazione o di diluizione per talune operazioni di trasformazione e/o miscela ovvero per determinati prodotti trasformati e/o compositi, come l'olio di oliva, possono essere iscritti nell’elenco di cui all’allegato VI del Reg. (CE) 396/2005, che però non è stato ancora pubblicato. La mancata armonizzazione dei fattori di trasformazione a livello europeo, nonché mondiale, soprattutto fra paesi produttori di olio di oliva e paesi importatori, può portare a problemi di scambio commerciale. Questa incongruenza è stata illustrata da Tiziana Generali dell’Istituto superiore di sanità (Iss) in occasione del webinar “Contaminazione da pesticidi e problemi di espressione del risultato con l'applicazione del "Fattore 5" di conversione da olive a olio”, organizzato congiuntamente dalla Società italiana per lo studio delle sostanze grasse (Sissg) e dall’Accademia nazionale dell’olivo e dell’olio.
L’olivo e i prodotti fitosanitari
«L’olivo può essere attaccato da numerosi parassiti, con conseguente compromissione sia della quantità sia della qualità dell’olio di oliva. I prodotti fitosanitari più utilizzati sulle piante di olivo appartengono alle classi degli insetticidi, acaricidi e fungicidi, i cui residui dopo i trattamenti possono ritrovarsi nel prodotto finale, l’olio d’oliva. Nel caso di raccolta delle olive utilizzando reti stese sul terreno è possibile anche una contaminazione da erbicidi».
I prodotti fitosanitari, fra cui anche quelli utilizzati per la difesa dell’olivo e il diserbo dell’oliveto, ha aggiunto Generali, sono soggetti a due regolamentati comunitari: il Reg. (CE) 1107/2009, entrato in vigore il 14 giugno 2011, che sostituisce la Direttiva del Consiglio 91/414/CEE per la registrazione e l’immissione sul mercato europeo dei prodotti fitosanitari e il Reg. (CE) 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari (Lmr) nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.
«L’art. 3 del Reg. (CE) 396/2005 definisce come livello massimo di residui (Lmr), espresso in mg/kg, “la concentrazione massima ammissibile di residui di antiparassitari in o su alimenti e mangimi, fissata a norma del presente regolamento e basata sulle buone pratiche agricole (BPA) e sul più basso livello di esposizione dei consumatori necessario per proteggere i consumatori vulnerabili”».
Lmr e olio d’oliva
Però gli Lmr sono fissati dal Reg. (CE) 396/2005 e applicati in tutta l’Ue sui prodotti alimentari primari. «L’art. 20 di tale regolamento sugli LMR applicabili a prodotti trasformati e/o compositi dispone, invece, quanto segue: 1) per prodotti alimentari e mangimi trasformati e/o compositi per i quali non siano stati fissati Lmr, si applicano quelli stabiliti per il prodotto pertinente di cui all’allegato I, tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione e/o alla miscelazione; 2) fattori specifici di concentrazione o di diluizione per talune operazioni di trasformazione e/o miscela ovvero per determinati prodotti trasformati e/o compositi possono essere iscritti nell’elenco di cui all’allegato VI, che però, dl 2005, non è stato ancora pubblicato!».
Tre diverse disposizioni, tanta confusione
Tre successivi regolamenti di esecuzione hanno dato disposizioni diverse per l’olio di oliva vergine, ha spiegato Generali. «Il primo, relativo agli anni 2015, 2016 e 2017, dice che “in mancanza di un fattore di trasformazione specifico per l’olio, il fattore di trasformazione dell’olio è uguale a 5, tenendo conto di una resa standard della produzione di olio d’oliva del 20% della raccolta di olive. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati nella relazione di sintesi nazionale”.
Il secondo, relativo agli anni 2018, 2019 e 2020, sostiene che “in mancanza di un fattore di trasformazione specifico per l’olio, può essere applicato un fattore standard pari a 5 per le sostanze liposolubili, tenendo conto di una resa standard della produzione di olio di oliva del 20% della raccolta di olive; per le sostanze non liposolubili può essere utilizzato un fattore standard di trasformazione pari a 1. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione nella relazione di sintesi nazionale”.
Infine il terzo, relativo agli anni 2021, 2022 e 2023, rileva che “in mancanza di un fattore di trasformazione specifico per l’olio, gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati”».
Problemi di scambio commerciale
Di fatto, ha concluso Generali, «negli altri paesi produttori di olio d’oliva, un fattore di trasformazione pari a 5 sembrerebbe essere utilizzato, ma non è chiaro se con disposizioni ufficiali nazionali. La non armonizzazione dei FT a livello europeo e mondiale, soprattutto fra paesi produttori di olio di oliva e paesi importatori, può portare a problemi di scambio commerciale».