Partita l’etichettatura ambientale degli imballaggi dell’olio di oliva

normativa etichettatura olio
Pubblicate le linee guida sull’etichettatura ambientale degli alimenti, ecco quali sono le nuove indicazioni su imballaggi ed etichette in vigore dal 1° gennaio 2023

Sono applicabili le linee guida tecniche previste dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del DL 30 dicembre 2021, n. 228, cd. Milleproroghe. Si tratta di indicazioni che tengono conto dei contributi forniti dal Consorzio nazionale imballaggi (Conai) con l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti tecnici ed operativi per la predisposizione delle nuove etichette.

Quali informazioni ambientali?

Le linee guida del Ministero della transizione ecologica (Mite) – oggi Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – riprendendo il testo modificato del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cd. Codice dell’ambiente (articolo 219, comma 5), analizzano e commentano i contenuti e le modalità applicative dei nuovi obblighi di legge. Sono essenzialmente due gli spazi di lavoro e le tipologie di informazioni prese in considerazione dalle linee guida che a partire dal 1° gennaio 2023 devono essere indicate sugli imballaggi.

Occorre considerare intanto i due segmenti commerciali B2B o B2C, così come la tipologia di imballaggio, monocomponente (come una scatola di cartone) e multicomponente (ad esempio, una bottiglia munita di altri imballaggi, come tappo ed etichetta).

Limitatamente al canale B2C, è necessario specificare, per ciascuna componente “separabile manualmente”, anche le indicazioni finalizzate a facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi. Nel caso delle bottiglie si può indicare, ad esempio, «raccolta vetro», cioè della famiglia di materiale prevalente in peso.

Un secondo spazio di lavoro riguarda poi la classificazione e l’identificazione della natura dei materiali di imballaggio utilizzati, informazione – che la norma pone chiaramente in capo ai produttori di imballaggi ma tenendo conto di un principio di responsabilità condivisa con coloro che utilizzano gli imballaggi, compresi gli operatori che confezionano oli d’oliva (v. Profili di responsabilità per l’etichettatura ambientale su Olivo e Olio n. 4/2021) – che deve tener conto della decisione della Commissione Ue 97/129/CE che individua, per ciascun materiale, una codifica alfanumerica (ad esempio, ALU41 per l’alluminio, FE40 l’acciaio e GL70 il vetro incolore). È opportuno considerare che quando non è possibile indicare le informazioni obbligatorie su ogni singola componente, ad esempio per motivi di spazio, è possibile riportarle sul corpo principale (ad esempio, la bottiglia di vetro) o sull’imballaggio di presentazione.

Codifica facoltativa per il tappo anti-rabbocco

Gli imballaggi costituiti da un corpo principale e altre componenti accessorie non separabili manualmente – cioè separabili, precisa il Conai, con le mani, senza dover ricorrere a strumenti e utensili, come nel caso di un’etichetta di carta su una bottiglia di vetro e di un tappo anti-rabbocco su una bottiglia di olio extravergine di oliva – devono riportare obbligatoriamente il codice identificativo del materiale che costituisce il corpo principale, cioè della bottiglia, nonché le relative indicazioni sulla raccolta. È possibile apporre, ove possibile, la sola codifica del materiale anche sulle componenti non separabili manualmente, ma su queste non va riportata l’indicazione sulla raccolta. Ad esempio, nel caso di una bottiglia di vetro con tappo anti-rabbocco occorre indicare GL71 per la bottiglia verde mentre il tappo anti-rabbocco, non essendo separabile manualmente, può essere facoltativamente etichettato con la relativa codifica, ad esempio LDPE 4.

Come fare l’etichetta ambientale?

Le linee guida confermano che non esiste uno schema né un metodo prestabilito bensì la necessità di etichettare le confezioni di olio d’oliva, precisa la norma, in maniera “opportuna”: un approccio che apre alla possibilità di utilizzare forma e modalità grafiche liberamente scelte, che l’impresa ritiene più idonei ed efficaci ai fini della comunicazione.

Ciò nonostante le linee guida, per migliorare la resa grafica con diciture e simboli, suggeriscono di utilizzare, sugli imballaggi destinati al mercato italiano, i colori codificati dalla norma UNI 11686:2017-Gestione dei rifiuti-Waste visual elements, utile per predisporre, attraverso una differente colorazione, un modello di identificazione dei rifiuti, facilitando così i servizi di raccolta e di riciclaggio/recupero da parte dei consumatori.

Deroghe per imballaggi neutri e di piccole dimensioni

Confermata una possibile alternativa alla abituale modalità di etichettatura degli imballaggi finiti e venduti direttamente dal produttore, neutri, privi di grafica o stampa, compresi gli imballaggi terziari – come film per pallettizzazione, pallet, scatole e interfalde in cartone ondulato – destinati a facilitare il trasporto delle merci. Per questi l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio si può considerare soddisfatto con l’indicazione di tali informazioni nei documenti di trasporto che accompagnano la merce o mediante soluzioni digitali.

Sono inoltre riconosciute le difficoltà operative e le limitazioni connesse all’etichettatura degli imballaggi di piccole dimensioni – cioè di capacità <125 ml o con la superficie maggiore <25 cm2 – oppure caratterizzati da spazi stampati limitati o provvisti da etichettatura multilingua, non essendo noto il mercato di destinazione. In questi casi le informazioni possono essere veicolate tramite i canali digitali o, laddove non sia percorribile nemmeno questa possibilità, tali informazioni devono essere rese disponibili mediante siti internet dell’azienda e/o del rivenditore.

Soluzione off-label

Le informazioni di etichettatura ambientale possono essere trasferite mediante gli strumenti digitali – come app, codici a barre, QR-code ma anche siti internet che possono rimandare ad una pagina dedicata – senza la necessità di ritoccare il layout grafico delle etichette. Uno strumento che può sostituire completamente o integrare le informazioni riportate sull’imballaggio e che di fatto ha agevolato l’applicazione dei nuovi obblighi di etichettatura.

Si tratta di una modalità che può essere impiegata per facilitare la trasmissione delle informazioni obbligatorie lungo la filiera, sia nel rapporto B2B che B2C tenendo conto che, nel caso l’imballaggio sia destinato al consumatore finale, è necessario riportare sull’imballaggio, o anche sul punto di vendita, sia esso fisico o virtuale, le istruzioni per consentire al cliente di intercettare le informazioni ambientali tramite i canali digitali. È in ogni caso necessario che le modalità di accesso siano facili e dirette e che il messaggio sia chiaro e non di difficile interpretazione. È comunque opportuno predisporre chiari accordi commerciali e contrattuali tra utilizzatore e produttore di imballaggi, considerando che è il produttore a detenere tutte le informazioni utili e le schede tecniche necessarie per implementare puntuali ed efficaci sistemi di etichettatura off-label.

Come gestire le scorte

Il DL Milleproroghe ha anche stabilito la possibilità di commercializzare i “prodotti” privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° gennaio 2023, fino a esaurimento delle scorte. Al riguardo, le linee guida precisano il campo di applicazione della deroga, definendo i “prodotti” gli imballaggi (non i prodotti già confezionati), anche se vuoti e non conformi agli obblighi di etichettatura alla data del 31 dicembre 2022.

Possono quindi essere commercializzati gli imballaggi che siano stati etichettati (già stampati o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) prima del 31 dicembre 2022 oppure gli imballaggi che siano stati acquistati da parte degli utilizzatori di imballaggio dai propri fornitori prima del 31 dicembre 2022.

E per poter dimostrare che si tratti di scorte commercializzabili anche dopo il 1° gennaio 2023, occorre comprovare, mediante quanto indicato nei documenti di trasporto, che la merce sia stata acquistata prima del 31 dicembre 2022, considerando che l’effettivo trasferimento fisico della merce presso il cliente potrebbe avvenire anche in data successiva.


L’articolo è pubblicato su Olivo e Olio 2/2023

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Profili di responsabilità per l’etichettatura ambientale

Partita l’etichettatura ambientale degli imballaggi dell’olio di oliva - Ultima modifica: 2023-03-16T15:10:05+01:00 da Barbara Gamberini

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