Sicurezza in frantoio: norme in pratica

sicurezza in frantoio
Quali sono i criteri e le normative da seguire in azienda? Dalle considerazioni preliminari in fase di progettazione e scelta dei macchinari, fino agli accorgimenti operativi per ridurre i rischi a carico degli operatori

Trattare il profilo sicurezza nel settore agricolo, dalla coltivazione alla trasformazione e infine alla distribuzione, è questione necessariamente affidata ai tecnici e agli esperti del settore, che, in modo analitico e puntuale per ciascun caso specifico, verificano lo stato dei luoghi, la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, formano gli operatori, suggeriscono gli adeguamenti necessari, attestano l’osservanza dei precetti.

In ogni caso il titolare dell’azienda è, e resta, unico responsabile; è bene, dunque, che venga affiancato da una professionalità specifica che ne riduca i rischi in fatto e in diritto ed è altrettanto indispensabile che il titolare metta a disposizione del professionista tutto il suo patrimonio storico-culturale e tecnico.

Ciò premesso, considerando il frantoio come luogo di lavoro, i contenuti di questa breve e non esaustiva “guida pratica” tracciano i caratteri generali dei quali ciascun frantoiano deve, imprescindibilmente, tener conto per formulare una corretta richiesta di collaborazione al professionista che lo coadiuverà nella stesura del Documento di Valutazione del Rischio.

Si ricorda che il D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i. (Tabella 1) sancisce che il DVR è un documento obbligatorio redatto e sottoscritto dal titolare dell’impresa, che se ne assume ogni responsabilità, elaborato con la consulenza di un professionista esperto.

La sicurezza in frantoio passa attraverso tre stadi fondamentali:

  1. valutazioni tecnologiche ed economiche preliminari;
  2. esercizio dell’attività di frantoio;
  3. manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

Tabella 1 - Riferimenti normativi in tema di sicurezza in frantoio (in ordine cronologico)

Tema Norma Titolo
Salute, sicurezza e igiene del lavoro D.P.R. n. 336 del 13/04/1994 Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura.
Prevenzione infortuni sul lavoro D. Lgs. n. 10 del 02/01/1997 Attuazione delle direttive 93/68/Cee, 93/95/Cee e 96/58/Ce relative ai dispositivi di protezione individuale.
Salute, sicurezza e igiene del lavoro DM n. 58 del 17/01/1997 Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
Rumore DM del 16/03/1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.
Prevenzione infortuni sul lavoro D. Lgs. n. 532 del 26/11/1999 Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.
Prevenzione infortuni sul lavoro DM del 02/10/2000 Linee guida d'uso dei videoterminali.
Salute, sicurezza e igiene del lavoro DM n. 388 del 15/07/2003 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Salute, sicurezza e igiene del lavoro, manutenzione attrezzature e antincendio DM n. 329 del 01/12/2004 Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
Sostanze pericolose: es. detergenti e carburanti Regolamento (Ce) n. 1907/2006 (REACH) del 18/12/2006 Regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/ Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce.
Salute, sicurezza e igiene del lavoro, manutenzione attrezzature e antincendio DM n. 37 del 22/01/2008 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
Salute, sicurezza e igiene del lavoro, manutenzione attrezzature e antincendio D. Lgs. 81/08 del 09/04/2008 Testo coordinato con D. Lgs. n. 106 del 3/08/2009 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Revisione aprile 2019.

Sostanze pericolose: es. detergenti e carburanti Regolamento (Ce) N. 1272/2008 (CLP) del 16/12/2008 Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce e che reca modifica al regolamento (Ce) n. 1907/2006.
Utilizzo e manutenzione

di macchine e attrezzature

D. Lgs n. 17 del 27/01/2010 NUOVA DIRETTIVA MACCHINE

Attuazione della direttiva 2006/42/Ce relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/Ce relativa agli ascensori.

Antincendio DPR n. 151 del 01/08/2011 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Ambienti confinati: pulizia cisterne DPR n. 177 del 14/09/2011 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori auto- nomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Sostanze pericolose D. Lgs. 186/2011 del 27/10/2011 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento Ce n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce e che modifica il regolamento Ce n. 1907/2006
Antincendio DM del 07/08/2012 Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedi- menti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
Impianti termici DPR n. 74 del 16/04/2013 Criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Impianti termici DM del 10/02/2014 Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013.
Antincendio Nota VVFF n. 12622 del 26/09/2017 Linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di frantoio oleario-oleificio collaborazione con FOOI e Direzione centrale VVFF.

Valutazioni tecnologiche ed economiche

Misure preventive della sicurezza in frantoio sono:

  • la progettazione dei locali, la suddivisione delle superfici, la segregazione delle aree in modo da avere spazi sufficienti per lo svolgimento in sicurezza delle attività;
  • la progettazione degli ambienti di lavoro tenendo conto delle condizioni microclimatiche, dei particolari turni di lavoro e dello stress a cui sono sottoposti gli addetti durante le campagne olearie;
  • scelta dei macchinari: macchine a marchio CE, certificazione di conformità, libretto per l’uso e la manutenzione, istruzioni nella propria lingua.

Nella valutazione degli aspetti economici dell’investimento, la sicurezza dei macchinari e lo spazio, oltre ad essere misure di sicurezza preventive, rappresentano un “risparmio” nella gestione dell’attività economica e della sicurezza, infatti una corretta localizzazione e dimensionamento dei frantoi può garantire l’ottenimento di un prodotto di qualità superiore.


La movimentazione manuale dei carichi in frantoio

Gli agricoltori, i soci delle cooperative e i piccoli produttori portano le olive per la lavorazione in frantoio, arrivando, spesso, con cassette e/o altri contenitori da travasare nei cassoni standard di movimentazione.

In questo caso il frantoiano ha 2 opzioni: delegare gli agricoltori al trasferimento delle proprie olive dai contenitori ai cassoni o prendere in carico l’attività. Questa decisione, apparentemente semplice, determina due conseguenze molto differenti tra loro.

Se si delegano gli agricoltori all’operazione, saranno loro a prendere in carico, per se stessi e per i propri eventuali collaboratori, la responsabilità della correttezza delle operazioni. Dopo l’attività, il frantoiano avrà il cassone pronto alla pesatura e alla movimentazione che avverrà con i mezzi, senza necessità di altre valutazioni.

Se il frantoiano, invece, prende in carico l’attività di travaso, dovrà valutare i rischi di questa operazione: i contenitori non devono superare i limiti consentiti dalla legge per la movimentazione manuale dei carichi individuale, altrimenti la movimentazione dovrà essere condivisa tra due operatori; i suoi addetti al sollevamento devono muoversi correttamente sulle gambe e con la schiena.

Questo lavoro, in alcune ore del giorno, potrebbe essere considerata un’attività ripetitiva, facendolo diventare un presidio della sicurezza veramente complesso, spesso sottovalutato.


Esercizio dell’attività

Questo stadio di gestione della sicurezza si suddivide in tre fasi.

  1. Attività preparatorie: ricezione delle olive, movimentazione e avvio alla lavorazione.
  2. Attività di trasformazione: gestione della lavorazione fino al prodotto finito.
  3. Attività di stoccaggio: trasferimenti del prodotto finito in silos di stoccaggio, gestione delle posture e confezionamento.

Una corretta, dettagliata, narrazione delle fasi metterà in grado di individuare, per ogni singola azione, il tipo e grado di rischio e renderà possibile azioni correttive. Quante più singole azioni riusciremo ad elencare, tanto più sarà accurata la valutazione del rischio. Questo permetterà di mettere in atto misure correttive e/o adottare procedure operative. A titolo esemplificativo si inseriscono alcune schede di approfondimento (“La movimentazione manuale dei carichi in frantoio” e seguenti), come spunto per l’elaborazione di specifiche procedure o istruzioni operative che, come tasselli di un puzzle, daranno vita ad un frantoio efficiente e sicuro.

In questo breve articolo si valuteranno le prime due fasi, focalizzando l’attenzione sulle attività di frantoio strettamente collegate alla trasformazione delle olive in olio ed elencando tutte le attività che, in genere, vengono svolte in un frantoio; ovviamente a frantoi particolari elenchi particolari.

Per quanto riguarda le attività preparatorie, con queste si intendono:

  • gestione dei flussi di visitatori, clienti, ditte terze e regolamentazione di ingresso e uscita;
  • ricezione olive, movimentazione, stoccaggio iniziale delle olive e avvio della lavorazione;
  • separare le aree di arrivo delle olive dalle aree dedicate alla lavorazione;
  • creare un flusso a senso unico di marcia dall’entrata all’uscita dei mezzi di trasporto e movimentazione;
  • riservare aree di flusso a carrelli e muletti in attività (“Carrelli elevatori e transpallet, qualche suggerimento per l’uso corretto”).

Carrelli elevatori e transpallet: qualche suggerimento per l’uso corretto

Carrelli elevatori o muletti che movimentano carichi in aree chiuse o nelle quali l’areazione è limitata, devono essere a trazione elettrica.

È vietato disattivare o rimuovere gli indicatori acustici dai carrelli elevatori che allertano chi è nelle vicinanze avvisandolo che il mezzo è in manovra, limitando i rischi di investimento.

Chi guida il carrello deve avere apposito patentino e indossare scarpe di sicurezza, gilet ad alta visibilità e otoprotettori, deve prestare attenzione nelle manovre, avere una guida cauta e attenta. In relazione alle caratteristiche del mezzo può essere prescritto anche il casco: è opportuno chiedere al professionista.

La ricarica delle batterie dei mezzi di movimentazione deve avvenire in spazi dedicati, nel rispetto delle normative di sicurezza del lavoro, antincendio e delle norme igieniche.

Le chiavi di carrelli e i muletti devono essere sempre rimosse durante la sosta, riponendole in apposito contenitore pronte all’uso, questo evita che persone non autorizzate, senza patente e senza esperienza mettano in moto il mezzo.

Consiglio pratico: per non pregiudicare la rapidità delle operazioni, la soluzione ideale è dotare, ciascun operatore autorizzato, di una chiave propria da utilizzare e rimuovere ad ogni uso.


Sicurezza nell’attività di trasformazione

All’ingresso in frantoio è buona prassi affiggere la tabella divieti e prescrizioni di sicurezza (foto 1). I produttori di macchine olearie, a loro volta, devono dotare ciascuna macchina di avvertimenti e divieti (foto 2). In tal modo l’informazione viene garantita a tutti: operatori e avventori. A tal proposito si propone l’approfondimento della scheda “Frantoio: considerazioni sulla sicurezza dei visitatori”. Il legislatore nel D.Lgs. 81/2008 s.m.i. (Tabella 1), considera la formazione e l’informazione un punto focale della sicurezza sul lavoro, anch’essa affidata ad esperti all’uopo abilitati.

I punti di rischio da valutare per la trasformazione sono numerosi.

  • Le tramogge, ossia le vasche a piramide rovesciata, nelle quali vengono versate le olive, devono essere sempre dotate di griglia di protezione e di fungo di emergenza per l’arresto immediato
  • I defogliatori e le lavatrici, solitamente dotate di vagli rotanti o vibranti devono essere dotati di carter di protezione e di fungo di emergenza per l’arresto immediato.
  • Griglie, martelli o dischi dei frangitori, in collisione con i nocciolini, producono forti rumori: è bene segregare tali attività in ambienti circoscritti e limitare, ai tempi strettamente necessari, il presidio di queste attrezzature. Queste macchine sono dotate di fermo corsa e fungo di emergenza, per rendere sicura l’apertura.

È opportuno sottolineare che la rumorosità di un ambiente di lavoro non dipende solo dalle emissioni acustiche di ciascuna macchina e non ne è la semplice somma. Le rilevazioni sonore dipendono dalle dimensioni del locale, dallo sviluppo delle sue volumetrie, dai materiali di costruzione, da eventuali suddivisioni, dalle macchine installate e dalla loro distribuzione nei locali. Quindi sarà sempre necessario procedere alla Valutazione del Rischio Rumore da cui deriveranno le prescrizioni sugli indumenti protettivi da usare. Questa valutazione dovrà essere ripetuta ad ogni riorganizzazione della sala macchine.

La fase di gramolazione va attenzionata nell’aspo che gira all’interno della vasca, soprattutto in fase manutentiva, perché durante la lavorazione la macchina è “chiusa” e il suo contenuto ispezionabile attraverso sistemi fissi o apribili (foto 3 e 4). In questo secondo caso, i battenti sono collegati a sistemi di “fermo corsa” che determinano l’immediato blocco della rotazione dell’aspo stesso.

Nel ciclo produttivo, la lavorazione segue con l’estrattore (o decanter). Queste macchine muovono una grande massa ad un elevato numero di giri: tecnologia, equilibratura, fine corsa e manutenzione, diventano rilevanti per la sicurezza. A tutti i decanter è applicato il fine corsa. È buona cautela avvalersi sempre di un sistema che inibisca l’apertura fino al completo esaurimento del moto d’inerzia della macchina.

Le stesse valutazioni valgono per le centrifughe verticali (separatori o chiarificatori): anche questi apparecchi muovono importanti masse ad un numero di giri/minuto elevato. In questa fase della lavorazione, anche lo smontaggio e la pulizia di alcuni modelli di separatori, sono da valutare come elementi di rischio per gli operatori, perché, durante queste attività, movimentano pezzi, usano attrezzi meccanici, idropulitrici e prodotti di lavaggio.

Negli ultimi anni, l’efficienza degli estrattori e l’auspicata e ricercata qualità del prodotto finito, inducono i frantoiani a sostituire o affiancare la filtrazione alla separazione. La filtrazione sempre più spesso avviene attraverso filtri di cellulosa inseriti in presse. In questa fase il rischio è meccanico da schiacciamento.


Frantoio: considerazioni sulla sicurezza dei visitatori

Estendendo il concetto di sicurezza dagli operatori ai visitatori, si ricorda che è vietato l’accesso ai luoghi di lavoro ai non addetti ai lavori.

I frantoiani che svolgono attività per conto di terzi e gli addetti alla sala macchine delle cooperative sanno, in realtà, quanto sia difficile gestire questo aspetto. Gli agricoltori vogliono assistere alla lavorazione delle loro olive.

La soluzione è creare una stanza o un’area dedicata all’osservazione della lavorazione, separata dalla sala macchine da un vetro, dalla quale i proprietari delle olive possano seguire tutte le fasi della lavorazione. Questo accorgimento sta diventando sempre più frequente e permette di attenersi contemporaneamente alle norme di sicurezza e alle norme igieniche (Tabella 1), anche nei frantoi aperti al turismo enogastronomico.

Foto 5 - Vetrina dalla quale poter osservare le fasi di lavorazione delle olive in sicurezza

Manutenzione degli impianti

La tecnologia e le innovazioni di tutti i macchinari, delle quali abbiamo parlato fin qui, introducono due argomenti focali per la sicurezza:

  • le attività manutentive per la migliore funzionalità e sicurezza delle macchine in esercizio e, ovviamente,
  • la sicurezza durante le attività di manutenzione.

L’attenta manutenzione ordinaria e periodica dei macchinari assicura il buon funzionamento, limita i fermi macchina durante la campagna olearia e implementa la sicurezza in frantoio.

Per le lubrificazioni ricorrenti e altri interventi a cadenza, i frantoiani operano in economia. Tuttavia, in merito al tema manutenzione, il legislatore è intervenuto specificatamente con il D.Lgs. n. 17 del 27/01/2010 (Tabella 1), sollecitando affinché le manutenzioni siano fatte da persone competenti e, in particolare le manutenzioni straordinarie, siano gestite direttamente dalle aziende produttrici o da meccanici autorizzati. Interventi impropri, oltre a causare cattivo funzionamento dei macchinari e mettere a rischio la sicurezza degli operatori, possono caducare la garanzia o addirittura determinare la revoca, automatica, del certificato di conformità della macchina.

Si ricorda che tutti gli interventi di manutenzione, ordinari e straordinari devono essere riportati sul libretto della macchina. Attenzione particolare merita l’acquisto di macchinari usati.


Vademecum per l’acquisto e l’uso delle macchine usate

Nel settore è molto diffuso l’acquisto di macchinari usati. A questo proposito è necessario distinguere le conseguenze sulla sicurezza di un acquisto di macchinari usati fatto presso le aziende produttrici e l’acquisto da altro operatore del settore.

L’acquisto dell’usato dalle aziende produttrici è garantito dall’azienda stessa che, solitamente, le verifica prima di rimetterle sul mercato e rilascerà all’acquirente il certificato di conformità, il libretto d’uso e manutenzione e talvolta una garanzia, con validità per un numero di ore di lavoro o numero di campagne olearie limitata.

Quando l’acquisto è fatto da altri operatori che hanno deciso di rinnovare i loro impianti o di dismettere l’attività, la questione sicurezza deve essere valutata con estrema cautela. In questo caso è necessario chiedere al venditore il certificato di conformità originale della macchina e il libretto d’uso e manutenzione che deve essere stato obbligatoriamente compilato, ad ogni intervento ordinario e straordinario. L’effettiva esecuzione degli interventi obbligatori, tutela l’acquirente sia sulla migliore funzionalità futura del macchinario, sia sulla sua sicurezza. È opportuno, inoltre, che l’acquirente verifichi con attenzione, in base all’esperienza personale o con l’aiuto di tecnici specializzati, con un esame visivo e attraverso la consultazione del libretto d’uso e manutenzione, che non siano stati fatti interventi di manutenzione impropri, che abbiano potuto ridurre o rimuovere le “sicurezze” montate all’origine dai costruttori di macchine olearie. Questo tipo di interventi, è fondamentale ricordarlo, non solo rendono il macchinario più rischioso, fanno perdere la garanzia, se ancora corrente, ma soprattutto caducano, automaticamente, il certificato di conformità del macchinario. Ciò significa che per ogni incidente che possa occorrere con quella macchina, qualsiasi sia il motivo, responsabilità e colpa saranno sempre del proprietario del macchinario anche se non è stato lui a rimuovere le protezioni. Inoltre, nel caso di ispezione degli enti preposti, questi potranno chiudere l’attività o mettere fuori servizio il singolo macchinario non conforme.


Conclusioni

I costi della sicurezza e della formazione non vengono sempre inseriti appropriatamente nelle valutazioni dei risultati economici. Considerando i costi delle assenze uomo, le mancate prestazioni per il fermo manutentivo e la reputazione del frantoio, immediatamente ci si rende conto che visite mediche, formazione interna o professionale per l’ottenimento di certificati (primo soccorso e antincendio) e patentini (carrello elevatore o fitofarmaci), dovrebbero essere considerati investimenti.

Questa sintetica disamina della sicurezza in frantoio vuole essere esclusivamente una traccia che solleciti approfondimenti personali ed aziendali, non vuole e non può sostituire la Valutazione dei Rischi dei singoli opifici che devono essere fatti ad hoc da professionisti (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e formatori) con i requisiti previsti dalle leggi.

Come abbiamo visto la tecnologia è sempre più orientata alla sicurezza ed al rispetto delle norme ambientali, ma nulla incide come la “buona prassi” che è frutto di formazione, addestramento, condivisione, motivazione. Un operatore formato, informato, motivato e che condivide le strategie di sicurezza indosserà sempre i DPI (dispositivi di protezione individuale), opererà secondo le procedure, non inciamperà nel suo disordine e opererà in modo da non provocare situazioni pericolose.


L’Autore ringrazia il Frantoio Mimì di Modugno (BA) per aver permesso gli scatti e la pubblicazione delle foto 1, 4 e 5.

L'autrice è Responsabile del servizio prevenzione e protezione, formatore per la sicurezza, cofondatrice dell'Associazione L'Olio di Puglia, Dialoghi Fluidi

Sicurezza in frantoio: norme in pratica - Ultima modifica: 2019-09-17T16:56:17+02:00 da Barbara Gamberini

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