Tutto l’olio di oliva presente in frantoio dovrà essere classificato entro tempi precisi secondo la classificazione attuale basata sulle tre note classi merceologiche:
- extra vergine,
- vergine
- e vergine lampante.
È quanto dispone una circolare del 10 luglio 2025 del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf). Per spiegare le nuove regole disposte dall’Icqrf sulla classificazione dell’olio di oliva presente in frantoio e chiarire il loro impatto diretto sui frantoiani FOA Italia – Frantoi Oleari Associati ha organizzato un webinar “per la gestione dell'olio in attesa di classificazione”.
Olio oliva “in attesa di classificazione”, cambia normativa

La nuova normativa nasce dal fatto che da anni Ministero e Icqrf hanno lamentato la presenza nei frantoi di grandissimi quantitativi di olio di oliva a fine campagna che non erano stati classificati, ha introdotto Stefano Pasquazi, coordinatore nazionale di FOA Italia – Frantoi Oleari Associati.
«Finora l’olio di oliva, sia quello proprio sia quello di terzi, cioè tenuto in conto deposito, poteva essere prodotto e tenuto in frantoio in attesa della classificazione. La campagna di commercializzazione inizia per regolamento europeo il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo. Ad esempio al 30 giugno 2024 in Italia nel portale dell’olio di oliva erano giacenti circa 4.300 tonnellate di olio che ancora dovevano essere classificate, in una campagna olearia caratterizzata da una forte contrazione della produzione a livello mondiale. Per quanto riguarda la campagna 2024-2025, alla data del 31 maggio risultavano in attesa di classificazione circa 3.896 tonnellate».
Mancata classificazione impedisce la tracciabilità
La mancata classificazione di questi notevoli quantitativi di olio di oliva crea diversi problemi, ha spiegato Pascazi.
«In primo luogo non permette al Ministero di quantificare e tracciare la reale produzione degli oli secondo la classificazione attuale, cioè le diverse classi merceologiche: extra vergine, vergine e vergine lampante. Il registro telematico dell’olio d’oliva, istituito con il Dm 23 dicembre 2013 e divenuto operativo il 1° luglio 2015, si legge nella circolare dell’Icqrf, nella forma attuale costituisce un sistema di tracciabilità omogeneo e puntuale della filiera olearia, finalizzato al monitoraggio delle singole movimentazioni che avvengono in ogni stabilimento/deposito. L’esperienza maturata in un decennio di attività di tale strumento ha tuttavia fatto emergere negli oli “in attesa di classificazione” un punto critico nella tracciabilità delle produzioni nazionali. In secondo luogo la mancata classificazione, peraltro richiesta dall’Ue a livello dettagliato, crea dei problemi anche a livello di quotazioni di mercato».
Termini classificazione valgono da presente campagna
Tutti gli operatori compresi gli olivicoltori con produzione > di 700 Kg | |||
Periodo produzione olio | Termine ultimo di CLASSIFICAZIONE | Tempi di registrazione | |
Tempistica | Termine ultimo di registrazione |
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Entro il 31 dicembre |
10 gennaio | entro 6 giorni successivi dalla classificazione |
16 gennaio2 per classificazioni effettuale il 10 gennaio |
Dal 1° al 31 gennaio | 10 febbraio | entro 6 giorni successivi dalla classificazione |
16 febbraio3 per classificazioni effettuale il 10 febbraio |
dal 1° febbraio | 6 giorni successivi dalla molitura | entro 6 giorni successivi dalla classificazione |
6 giorni successivi dalla classificazione4 |
Esclusivamente per gli olivicoltori con produzione ≤ di 700 Kg | |||
Periodo produzione olio | Termine ultimo di CLASSIFICAZIONE | Tempi di registrazione | |
Tempistica | Termine ultimo di registrazione | ||
Entro il 31 dicembre |
10 gennaio | entro il 31 dicembre |
max entro il 10 gennaio |
dal 1° al 10 gennaio |
max entro il 10 febbraio5 |
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Dal 1° al 31 gennaio |
10 febbraio | entro il 31 dicembre |
max entro il 10 febbraio |
dal 1° al 10 febbraio |
max entro il 10 marzo6 |
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dal 1° febbraio | 6 giorni successivi dalla molitura | entro il mese di molitura |
max entro il 10 del mese successivo a quello di molitura |
entro il 6° giorno del mese successivo a quello di molitura | max entro il 10 del mese successivo a quello di classificazione7 |
I nuovi termini di classificazione sono stati stabiliti attraverso l’apposita circolare dell’Icqrf e valgono a partire da questa campagna di commercializzazione.
«Per i frantoiani cambia, tuttavia, solo che entro date precise ben illustrate dalla circolare l’olio non ancora classificato dovrà essere classificato. Il resto, cioè le buone consuetudini che i frantoiani hanno già, non cambia. Naturalmente la classificazione di olio di oliva prodotto per terzi e dato subito dopo la molitura all’olivicoltore, che lo porta nel proprio deposito, dovrà essere a carico di questi. In tale caso sarà l’olivicoltore a gestire la tracciabilità di carico e scarico nel proprio registro dell’olio di oliva non destinato all’autoconsumo e quindi a rispettare la tempistica prevista dalle disposizioni previste dalla circolare Icqrf».