Il diritto industriale per la tutela di nuovi brevetti per gli operatori del settore olivicolo-oleario come strumento di competitività

Su Olivo e Olio n. 1-2024 è stato affrontato il tema della tutela delle nuove varietà vegetali, ma la tutela delle innovazioni nel settore olivicolo non si esaurisce con la protezione di nuove selezioni o incroci. Vi sono molti altri aspetti che riguardano la proprietà intellettuale e l’innovazione tecnologica e spaziano

  • dal settore delle biotecnologie (si prenda come esempio l’innovazione nei processi di propagazione delle piante)
  • alla meccanica (macchinari per la raccolta o per la trasformazione),
  • ovvero ancora alla chimica (concimi, fitofarmaci, altri prodotti).

Tali innovazioni possono essere protette e monopolizzate (per un periodo di tempo ampio, ma non infinito) attraverso l’istituto del brevetto per invenzione, che protegge le innovazioni che siano nuove, munite di altezza inventiva, dotate del requisito dell’industrialità e lecite.

Invenzioni nuove, originali, industriali e lecite

Un’invenzione, di prodotto o di procedimento, è nuova quando non è compresa nello stato della tecnica, che è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Pertanto, fanno parte dello stato della tecnica non solo i brevetti già concessi e le domande di brevetto già depositate, ma anche prodotti e procedimenti noti e non brevettati, nonché pubblicazioni scientifiche, risultati di ricerche e quant’altro “anticipi” l’invenzione.

L’altezza inventiva, nota anche come originalità, è soddisfatta quando l’invenzione non risulta evidente dallo stato della tecnica per un esperto del ramo. L’esperto del ramo è un soggetto che ha le competenze tecniche in uno specifico settore che lo rendono in grado di comprendere e applicare le conoscenze che fanno parte dello stato della tecnica, cosicché, laddove l’invenzione risulti ovvia all’esperto del settore – che conosce lo stato della tecnica – non potrà essere inventiva.

L’industrialità consiste nell’idoneità dell’invenzione ad essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria.

L’invenzione è lecita se la sua attuazione non è contraria all’ordine pubblico o al buon costume.

Durata ed estensione del brevetto

Anche la tutela conferita dal brevetto ha una durata limitata (vent’anni dal deposito della domanda) e un’estensione territoriale. In particolare, è possibile registrare un brevetto a livello nazionale, ma anche a livello europeo o internazionale.

Fino al 31 maggio 2023

A prescindere dal fatto che il brevetto fosse registrato a livello nazionale, europeo o internazionale, la tutela era comunque su base territoriale nazionale, atteso che, anche i brevetti europei davano origine a un cosiddetto fascio di privative nazionali. In particolare, nel caso dei brevetti europei, la concessione del titolo brevettuale a livello europeo non comportava un’estensione della tutela su tutto il territorio europeo, ma solo nei singoli Stati europei nei quali il brevetto era convalidato mediante il deposito di una traduzione presso il competente ufficio brevetti. Così, anche la tutela giudiziaria non poteva essere “accentrata” innanzi a una sola autorità giurisdizionale per tutte le convalide nazionali e i titolari dei brevetti che volevano agire giudizialmente contro i contraffattori dovevano iniziare procedimenti giudiziari in ciascun singolo Stato interessato.

Ad esempio, la società italiana, titolare di un brevetto europeo convalidato in Italia, Germania e Francia, per ottenere tutela nei confronti dello stesso contraffattore tedesco che immetteva in commercio prodotti in contraffazione del brevetto in Italia e Germania, avrebbe dovuto instaurare due distinti giudizi, uno in Italia e uno in Germania, con possibili esiti contrastanti.

Brevetto europeo unico

Dal 1° giugno 2023, con l’entrata in vigore del brevetto europeo ad effetto unitario e del Tribunale Unificato dei Brevetti, è possibile proteggere un’invenzione con un brevetto unico, valido per diciassette paesi europei (fra i quali Italia, Francia, Germania e Paesi Bassi), potendo altresì beneficiare di un’unica corte innanzi alla quale agire per ottenere tutela in tutti e diciassette gli Stati partecipanti al sistema del brevetto unitario.

Riprendendo l’esempio precedente, se il brevetto di titolarità della società italiana fosse un brevetto ad effetto unitario, quest’ultima potrebbe agire nei confronti del contraffattore tedesco in Italia o in Germania per ottenere tutela giudiziale per tutti i territori europei (compresi nei diciassette Stati aderenti) in cui il brevetto è stato contraffatto.

Caratteristiche del brevetto

Il brevetto può avere ad oggetto sia un nuovo prodotto, sia un nuovo procedimento (per ottenere un prodotto anche già noto), ma con modalità diverse e innovative, e la domanda di brevetto che viene presentata ai competenti uffici deve contenere:

  1. il titolo e il riassunto;
  2. la descrizione dell’invenzione;
  3. i disegni (ove necessari);
  4. le rivendicazioni.

Depositata la domanda, inizia l’iter di esame della domanda e, dopo diciotto mesi dal deposito, la domanda è pubblicata e messa a disposizione del pubblico. Una volta completata la procedura d’esame, il brevetto è concesso e i diritti da esso conferiti al titolare possono essere esercitati in maniera piena.

Breeder exemption

A differenza delle nuove varietà vegetali, la tutela brevettuale non prevede una fattispecie corrispondente alla esenzione del costitutore (breeder exemption), dal momento che le attività consentite a terzi senza necessità di autorizzazione del titolare sono soltanto quelle compiute in ambito sperimentale e per finalità non commerciali. Al contrario di quanto avviene nell’ambito delle nuove varietà vegetali, nell’ambito dei brevetti per invenzione non è possibile utilizzare un brevetto di un concorrente per sviluppare una nuova invenzione, dal momento che ciò rappresenterebbe un uso che il titolare potrebbe vietare.

L’assenza di un equivalente della breeder exemption rappresenta uno dei motivi per i quali è prevista la non brevettabilità di razze animali, di varietà vegetali, nonché di procedimenti essenzialmente biologici di produzione di esseri animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l’invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica. Sul punto, si è pronunciato anche il Consiglio allargato di Appello (enlarged board of appeal) dell’Ufficio Europeo dei Brevetti, che – rivedendo quanto aveva precedentemente stabilito con due distinte decisioni – relative ai casi “Tomato” e “Broccoli” ha sancito definitivamente l’essenzialità di tale divieto di brevettazione.

Invenzioni biotecnologiche e TEA

Con riferimento alle invenzioni biotecnologiche occorre ricordare che, pochi giorni prima della pubblicazione di questo contributo, il Parlamento Europeo ha dato il via libera, con voto favorevole, alla proposta della Commissione europea, relativa all’introduzione di un nuovo Regolamento per la disciplina della New Genomic Tecniques. In base a tale proposta, le varietà vegetali ottenute con le c.d. Tecnologie di Evoluzione Assistita (anche note con l’acronimo “TEA”, fra le quali spiccano le tecnologie, anche brevettate CRISPR) non sarebbero più considerate OGM e, pertanto, potrebbe esservi maggiore interesse a sviluppare nuove tecnologie, anche per la produzione di nuove varietà vegetali (che ricordiamo, per chiarezza, non potranno essere brevettate).

In base al testo di Regolamento proposto, parrebbe che vi sia anche una previsione su un cosiddetto divieto di brevetto (patent ban), che prevederebbe dunque la non brevettabilità di tutte le tecnologie e le varietà derivanti da operazioni implicanti l’uso di TEA. In ogni caso, la partita non è ancora chiusa.

Concessione in licenza del brevetto

Anche il brevetto può essere oggetto di sfruttamento diretto da parte del titolare, ovvero di concessione in licenza, anche per lo svolgimento di attività di ricerca congiunta con altri soggetti (pubblici o privati). Si noti che con i cosiddetti programmi di licensing, il titolare può concedere il brevetto in licenza per specifici territori, in via esclusiva o non esclusiva. Infine, il brevetto può essere oggetto di cessione, a titolo oneroso o gratuito.

Conclusioni

La breve panoramica sul diritto industriale, oggetto dell’intervento, declinata – per quanto possibile – per la filiera dell’olio e dell’olivo, non ha e non può avere pretesa di esaustività ed ha avuto, come scopo, quello di sensibilizzare gli operatori della filiera dell’olivo o e dell’olio sui temi della tutela dell’innovazione, nonché quello di fornire alcuni rudimenti preliminari per comprendere se l’attività di ricerca che si compie all’interno degli istituti di ricerca o delle aziende private possa essere tutelata in vario modo, soprattutto al fine di valorizzare i risultati di tale ricerca.

Infatti, attraverso gli strumenti giuridici offerti sia a livello nazionale, sia a livello internazionale, il diritto industriale consente alle imprese operanti nel settore dell’olivo e dell’olio

  • non solo di avere un vantaggio competitivo precludendo ad altri concorrenti di utilizzare – in assenza di autorizzazione - tecnologie, varietà vegetali, prodotti e procedimenti innovativi e brevettati,
  • ma anche di poter internalizzare un asset, intangibile, ma dotato di valore patrimoniale, che può essere oggetto di sfruttamento mediante la concessione a terzi di diritti d’uso, ovvero tramite la cessione dello stesso.

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Brevetti nella filiera olivicolo-olearia, la protezione dell’innovazione - Ultima modifica: 2024-02-28T08:45:56+01:00 da Barbara Gamberini

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