Oleoturismo, definizione e disciplina fiscale

oleoturismo
Dal 1° gennaio assume le stesse disposizioni dell’enoturismo. Lo prevedono i commi 513 e 514 della Legge di Bilancio per il 2020

L’oleoturismo diventa al pari dell’enoturismo, una attività agricola connessa ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile. A definire cosa debba intendersi con il termine oleoturismo ci pensa il legislatore precisando che sono tali tutte le attività di conoscenza dell’olio d’oliva e che consistono in:

  • visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo;
  • degustazioni e commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti (purché non si tratti di ristorazione in quanto soggetta ad altra disciplina);
  • iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

Si tratta cioè di attività finalizzate ad incentivare il turismo dell’olio, esattamente come, con l’introduzione dell’enoturismo, era stato incentivato il turismo del vino.

La disciplina applicabile

La disciplina dell’enoturismo, ora applicabile all’oleoturismo è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 205/2017 e prevede, ai fini fiscali, un regime di determinazione forfetaria del reddito imponibile e, a talune condizioni, anche di un regime forfettario dell’Iva.

In particolare, per quanto riguarda le imposte dirette, il regime forfetario comporta la determinazione del reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto. Questo regime è tuttavia precluso alle società di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 73 del Tuir, ovvero ai soggetti Ires (società di capitali).

Ai fini Iva, invece, il regime forfetario consiste nell’applicazione di una percentuale di detrazione pari al 50% dell’Iva applicata sulle operazioni attive. La forfettizzazione dell’Iva sostituisce l’Iva sugli acquisti che, quindi, non è detraibile. Anche in questo caso è prevista una eccezione: il regime ai fini dell’Iva si applica solo ai produttori agricoli che svolgono l’attività nell’ambito di una azienda agricola, silvicola o ittica (ai sensi dell’articolo 295 della Direttiva 2006/112/Ce). Per le operazioni attive, l’Iva da applicare è quella del 22%.

Il regime forfetario di determinazione del reddito e dell’Iva ammessa in detrazione è applicato automaticamente per i soggetti che sono in possesso dei requisiti; tuttavia non è un regime obbligatorio, essi infatti possono optare per l’applicazione del regime ordinario con una comunicazione nella dichiarazione Iva: l’opzione, vincolante per un triennio, è valida anche agli effetti delle imposte sul reddito.

Per poter iniziare l’attività, è necessario inviare al Comune di competenza una segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

I requisiti di qualità

Le norme che introducono l’oleoturismo non prevedono l’emanazione di un decreto attuativo per cui si ritiene debbano applicarsi le norme del decreto 12/03/2019, emanato per l’enoturismo. Tale decreto prevede i requisiti minimi di qualità per lo svolgimento dell’attività; sono tali, ad esempio:

  • l’apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di 3 giorni;
  • l’utilizzo di strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
  • l’indicazione dei parcheggi in azienda o vicini;
  • la presenza di personale addetto competente e formato, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio.

Oltre agli standard di qualità previsti dal decreto vanno ovviamente rispettate anche le norme generali di carattere igienico-sanitario.

Leggi l’articolo su Olivo e Olio n. 2/2020

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Oleoturismo, definizione e disciplina fiscale - Ultima modifica: 2020-03-30T15:47:41+02:00 da Barbara Gamberini

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