Sanzioni, l’ipotesi penale prevale sulla soluzione amministrativa

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Lo schema di decreto legislativo sanzionatorio, in fase di confronto parlamentare, ha scatenato polemiche e un allarme depenalizzazione

Allarme depenalizzazione sullo schema di decreto legislativo sanzionatorio (formulato sulla base della legge-delega 7 ottobre 2014, n. 154) e in fase di confronto parlamentare. Discussioni e polemiche che per il momento non hanno stoppato l’iter procedurale, seppure alcune ipotesi di revisione (dopo il polverone sollevato rispetto alle ipotesi di alleggerimento sul fronte penale) siano state avanzate il 17 dicembre scorso proprio in Commissioni riunite II (Giustizia) e XIII (Agricoltura) della Camera.

Il vecchio e il nuovo

Lo schema sanzionatorio in discussione prevede l’abrogazione del precedente Dlgs. n. 225/2005 (oggi ancora in vigore nelle parti non superate dalla disciplina Ue) che già fissava sanzioni per alcune violazioni relative, tra l’altro, all’indicazione dell’origine, imballaggi e registri telematici Sian. Al di là della necessità di adeguare le sanzioni ad un quadro normativo sostanzialmente cambiato nell’ultimo decennio (basti dire che l’indicazione dell’origine, all’epoca facoltativa, è nel frattempo diventata obbligatoria), da una comparazione di contenuti e sanzioni tra la vecchia e la nuova norma (nella versione disponibile) si nota per alcune violazioni un incremento delle sanzioni pecuniarie – ad es. relativamente alla mancata indicazione della categoria dell’olio e all’indebito impiego di indicazioni facoltative – anche in considerazione della disposizione della legge-delega che individua la soglia di 150 € come importo minimo.

Senza contare che lo schema normativo in discussione prevede, come nel caso dell’indicazione dell’origine, sanzioni amministrative anche per violazioni già inserite nella L. n. 9/2013 (c.d. legge “salva-olio”).

Quali criticità

Rispetto al Dlgs. n. 225/2005, lo schema normativo in discussione non riporta (se non all’ar. 4, relativo all’indicazione dell’origine degli oli vergini ed extravergini) la clausola di riserva, cioè l’indicazione d’apertura “salvo che il fatto costituisca reato”. Si tratta, in altri termini, di una “valvola” normativa che di fatto consente di poter applicare sanzioni di natura penale: in particolare l’art. 515 c.p. (e circostanze aggravanti) relativo alla frode commerciale che punisce la vendita aliud pro alio, cioè la consegna di una cosa per un’altra in termini di qualità, natura, provenienza, origine ecc.. Sarebbe sostanzialmente l’assenza della clausola il motivo del dibattito, visto che la norma, tra l’altro ancora nel mezzo dell’iter parlamentare e quindi suscettibile di modifiche, poteva sotto certi punti di vista apparire come una sanatoria in grado di escludere – perché non espressamente indicata – la possibilità di applicare, in alternativa al binario amministrativo, quello penale previsto dall’ordinamento.

C’è da dire che, al di là dell’autonoma applicazione delle sanzioni penali, il concorso tra queste ultime e le violazioni amministrative è disciplinato dalla L .n. 689/81 (art. 9), criterio generale (cosiddetto di specialità) per il quale se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa si applica quella considerata speciale. In altri termini, nel caso in cui la violazione rientri sia nella sfera di applicazione dell’art. 515 c.p. che nella norma speciale sull’etichettatura degli oli extravergini e vergini di oliva, dovrà applicarsi (ai sensi del principio di specialità) solo la norma amministrativa speciale che, tuttavia, come detto può comunque proporre la clausola di salvaguardia “salvo che il fatto costituisca reato”, cioè una riserva nell’applicazione (preferenziale) della sanzione penale.

Tra l’altro il problema del concorso non si pone neanche nel caso in cui la condotta contestata violi solo parzialmente la norma amministrativa speciale: la mancata indicazione dell’origine non corrisponde di per sé alla falsa indicazione dell’origine apposta sull’etichetta di un olio extravergine designato come 100% Italiano, ma in realtà ottenuto con il contributo quantitativo di oli di altra origine geografica. Contraffazione che, in altre parole, rimane punibile come frode commerciale, peraltro aggravata nel caso si tratti di olio italiano o Dop/Igp.

In questi casi, la stessa L. n. 689/81 prevede (art. 24) il doppio binario: infatti se l’ipotesi di reato dipende dal preliminare accertamento di un (connesso) illecito amministrativo, il Giudice penale è competente a decidere anche in merito alla sussistenza della violazione amministrativa.

Ma c’è sussidiarietà?

Non si può parlare di concorso di norme né di conflitto quando è la norma stessa (come nel caso dell’art. 4 sulla designazione dell’origine) ad inserire la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca reato”. In questo caso infatti è ragionevole affermare che il principio di sussidiarietà prevalga su quello di specialità e quindi l’ipotesi penale – sempre che vi siano gli elementi costituenti il reato – sia sempre prevalente rispetto alla sanzione amministrativa.

Sanzioni, l’ipotesi penale prevale sulla soluzione amministrativa - Ultima modifica: 2016-02-02T15:02:40+01:00 da Lucia Berti

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