In Puglia nel mese di aprile si sono verificati diffusi e ripetuti eventi piovosi che hanno reso i terreni impraticabili, impedendo di fatto l’accesso e l’esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie obbligatorie per il contenimento della diffusione dell’epidemia causata da Xylella fastidiosa. Le avverse condizioni meteorologiche hanno interessato in maniera uniforme il territorio regionale. Inoltre le organizzazioni professionali agricole e gli enti locali hanno richiesto una proroga dei termini utili per applicare le misure fitosanitarie obbligatorie. Sono queste le ragioni che hanno indotto la Regione Puglia a prorogare le misure di lotta obbligatoria allo stadio giovanile del vettore del batterio, la sputacchina media dei prati (Philaenus spumarius). Tali misure consistono in lavorazioni superficiali del terreno, cioè aratura o fresatura o erpicatura o trinciatura.
Xylella, tempistiche della proroga
La Regione Puglia ha stabilito la proroga con un’apposita Determinazione, la quale nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, dispone le seguenti tempistiche:
- nei comuni con altitudine media inferiore a 200 metri sul livello del mare le lavorazioni obbligatorie sono da effettuarsi entro il 15 maggio 2026;
- nei comuni con altitudine media superiore a 200 metri sul livello del mare le lavorazioni obbligatorie sono da effettuarsi entro il 30 maggio 2026.
Modalità di esecuzione delle lavorazioni
La Determinazione stabilisce anche le modalità precise di esecuzione delle lavorazioni:
- nei terreni con colture erbacee in atto, quali cereali, proteaginose, colture orticole da pieno campo e industriali, colture foraggere, colture floricole e terreni adibiti a pascolo, se sono presenti piante di olivo, mandorlo o altre prunoidee, le lavorazioni del terreno devono essere effettuate solo sotto la chioma;
- per chi effettua la trinciatura il cotico erboso deve essere al massimo di 10 cm;
- nelle aree in cui è difficile o impossibile l'accesso con mezzi meccanici, ad esempio declivi, bordi strada/banchine/rotatorie, è possibile intervenire con mezzi fisici (pirodiserbo o vapore) e, solo in casi d'impossibilità d'intervento con i mezzi citati, con appropriati trattamenti diserbanti privilegiando prodotti a basso impatto.
Chi deve eseguire le lavorazioni dei terreni
Le lavorazioni dei terreni devono essere eseguite da:
- proprietari/conduttori di terreni agricoli;
- proprietari/gestori (soggetti pubblici e privati) delle superfici agricole non coltivate, aree a verde pubblico, bordi delle strade, canali, superfici demaniali.
Dove non vanno applicate le misure fitosanitarie
Le misure fitosanitarie non vanno applicate nelle seguenti aree:
- aree protette definite ai sensi della legge 394/91, a eccezione degli oliveti, dei frutteti e dei vigneti ivi presenti;
- boschi;
- pinete;
- giardini privati.










