Etichettatura, dare il giusto valore all’olio evo

etichettatura olio
L’andamento del mercato dell’olio negli ultimi mesi ha messo in chiaro la necessità di valorizzare l’extravergine

L’ingresso sul mercato dei così detti “condimenti aromatizzati a base di olio d’oliva” ha creato non poche polemiche. Questi nuovi prodotti a basso costo composti da miscele di oli hanno messo in luce la necessità di ricevere chiarimenti in merito alla loro etichettatura a tutela del consumatore e a tutela dell’extravergine d’oliva. L’etichettatura di un alimento è il principale requisito per garantire la “non ingannevolezza” delle informazioni fornite, ma non sempre è sufficiente. L’enfasi del termine extravergine di oliva, in termini grafici, sull’etichetta di un “condimento” potrebbe essere mal interpretata dal consumatore, che potrebbe erroneamente pensare di acquistare un olio extravergine.

Il corretto utilizzo del termine “condimento”

A seguito di richieste di chiarimento in merito l’etichettatura di questi condimenti il Masaf ha risposto con una nota esplicativa. Tutti gli oli di oliva o di sansa d’oliva con l’aggiunta di spezie, piante aromatiche o di uno o più aromi non potranno essere etichettati con le denominazioni previste per le categorie di oli impiegati, bensì con un’altra denominazione che contenga il riferimento “condimento”.

A questo proposito la nota ministeriale spiega che la commissione Europea non ha ritenuto corretta la denominazione “Olio extra vergine d’oliva con aglio” per un prodotto ottenuto dall’aromatizzazione dell’extravergine con aglio, in quanto la pratica dell’aromatizzazione è una pratica non consentita per tale categoria merceologica (rif. Glossary of interpretations in respect of marketing standards for olive oil and olive-pomace oil regulation (EU) n. 29/2012 and regulation (eec) no 2568/91-REV 1, updated Mars 2019).

Lo stesso vale per l’aggiunta delle suddette sostanze aromatizzanti alle miscele di oli d’oliva con altri oli vegetali, determinandone il cambio della natura “merceologica” in “condimenti”, venendo meno pertanto l’applicabilità del divieto alla commercializzazione di dette miscele previsto dall’art. 23 del R.D.L. n. 2033/1925.

Non essendo presente una denominazione legale per i condimenti, come nel caso degli oli d’oliva è stato quindi ritenuto necessario che il prodotto debba riportare una denominazione descrittiva. In particolare, viene fatto riferimento art. 16, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 2022/2104 che dispone che, quando la presenza di un olio d’oliva o di un olio di sansa d’oliva “è evidenziata nell’etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione del prodotto alimentare è seguita direttamente dall’indicazione della percentuale di olio rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare”.

Per la GDO obbligo di separazione dei condimenti dall’olio evo

Oltre agli aspetti legati all’etichettatura il Ministero ha voluto dare precise indicazioni riguardo l’esposizione al pubblico dei condimenti. Per differenziare i condimenti dagli oli d’oliva sullo scaffale, questi dovranno essere posizionati in modo da non creare confusione nell’acquirente, potranno essere esposti in settori dedicati a tale tipologia merceologica o mantenuti distanziati frapponendo altre tipologie di alimenti tra condimenti e oli d’oliva.

Condimenti, oli aromatizzati e miscele di oli necessitano di una corretta regolamentazione non solo per tutelare il consumatore ma anche per i produttori che si stanno scontrando con annate difficili dovute a fenomeni climatici estremi, l’aumento dei costi di produzione senza ricevere una corretta remunerazione del prodotto.

Etichettatura, dare il giusto valore all’olio evo - Ultima modifica: 2023-11-17T10:10:54+01:00 da Barbara Gamberini

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