Xylella, la Determina n. 66-2025 stabilisce i tempi per lavorazioni dei terreni oltre 200 m slm

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La Determina n. 66-2025 stabilisce i tempi per lavorazioni dei terreni nelle aree con altitudine superiore ai 200 metri sul livello del mare (nella foto stadio giovanile di sputacchina)
Occorre applicare le misure obbligatorie di lotta allo stadio giovanile del vettore della Xylella entro il 12 maggio

C’è tempo fino al 12 maggio per applicare le misure obbligatorie di lotta allo stadio giovanile del vettore della Xylella, cioè la sputacchina (Philaenus spumarius), consistenti in lavorazioni superficiali del terreno (aratura o fresatura o erpicatura o trinciatura), nelle aree con altitudine superiore ai 200 metri sul livello del mare. Lo stabilisce la Determina n. 66 del 18 aprile 2025 della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale – Sezione osservatorio fitosanitario.

Aree di applicazione della Determina n. 66

La Determina n. 66 della Regione Puglia trova applicazione nelle seguenti aree:

  • nell’intero agro dei comuni con altitudine superiore a 200 metri slm, quali: Alberobello, Altamura, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Locorotondo, Martina Franca, Minervino Murge, Noci, Putignano, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle;
  • nelle aree con altitudine superiore a 200 metri slm dei seguenti comuni: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Binetto, Bitonto, Casamassima, Castellana Grotte, Castellaneta, Cisternino, Conversano, Crispiano, Fasano, Ginosa, Grumo Appula, Laterza, Massafra, Monopoli, Mottola, Ostuni, Palagianello, Palo del Colle, Polignano a Mare, Sannicandro di Bari, Statte, Toritto, Turi.

La Determina raccomanda, inoltre, l’applicazione delle misure di lotta allo stadio giovanile del vettore, consistenti nelle lavorazioni superficiali del terreno, con la stessa tempistica, anche:

  • nelle aree e in tutti i comuni con altitudine superiore a 200 metri slm del restante territorio regionale;
  • negli oliveti, frutteti e vigneti ricadenti nelle aree protette definite ai sensi della legge 394/91.

Chi deve eseguire le lavorazioni

La Determina n. 66 stabilisce che le suddette lavorazioni dei terreni devono essere eseguite da:

  • proprietari/conduttori di terreni agricoli;
  • proprietari/gestori (soggetti pubblici e privati) delle superfici agricole non coltivate, aree a verde pubblico, bordi delle strade, canali, superfici demaniali.

Informa altresì che i soggetti pubblici possono delegare l’esecuzione di tali attività agli agricoltori ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 rubricato “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";

Stabilisce, infine, che la presente misura fitosanitaria non va applicata nelle seguenti aree:

  • aree protette definite ai sensi della legge 394/91;
  • boschi;
  • pinete;
  • giardini privati.

In 9 anni perse quasi 600 mila giornate di lavoro agricolo

La necessità di adempiere agli obblighi di applicare le suddette misure fitosanitarie, per scongiurare l’ulteriore espansione dell’epidemia causata dalla Xylella, emerge da una recente analisi della Uila Puglia secondo la quale, come afferma il segretario generale regionale, Pietro Buongiorno, «in soli nove anni, considerando il periodo fra il 2016 e il 2024, nel Salento si sono perse quasi 600 mila giornate di lavoro agricolo per un valore poco inferiore ai 40 milioni di euro di retribuzioni. Ciò testimonia quanto il lavoro dipendente nei territori colpiti dalla batteriosi sia stato penalizzato negli ultimi anni senza un adeguato sostegno».

La Puglia, aggiunge Buongiorno, ormai da oltre un decennio convive con la Xylella e il ritrovamento di altre sottospecie della Xylella impone una riflessione su come diversificare gli approcci nel contrasto al batterio.

«Come organizzazione sindacale vogliamo scongiurare che ci siano altri impatti negativi sul mercato del lavoro dipendente che va sostenuto dalle istituzioni con appositi fondi, com’è giustamente avvenuto con le imprese, interessate da misure nazionali specifiche, si pensi ai Contratti di Distretto del Cibo nelle zone colpite da Xylella, varati sin dal 2020, a cui si associano le sovvenzioni del Piano di rigenerazione e oggi le nuove risorse dal Fondo di coesione. Crediamo che sia importante difendere il nostro territorio, attraverso l’applicazione delle buone pratiche agricole che ostacolano la diffusione del vettore della batteriosi. Allo stesso tempo al legislatore sollecitiamo con urgenza una riforma strutturale della normativa attuale sulle calamità. Da anni abbiamo rivendicato ai diversi governi che si sono succeduti il riconoscimento di calamità a tutti gli eventi calamitosi o distruttivi della produzione e dell’occupazione, comprese le malattie epidemiche coinvolgenti uomini, animali e vegetali (Covid-19, Xylella fastidiosa, aviaria, ecc.). Bisogna inoltre prevedere, per i lavoratori, la possibilità di accedere al cosiddetto trascinamento delle giornate dell’anno precedente di cui potrebbero fruire in caso di calamità, oggi la procedura prevede, invece, che la richiesta sia a cura del datore di lavoro. Si deve, quindi, sostenere adeguatamente il settore anche sul versante del lavoro dipendente per renderlo attrattivo e adeguatamente remunerato».

Xylella, la Determina n. 66-2025 stabilisce i tempi per lavorazioni dei terreni oltre 200 m slm - Ultima modifica: 2025-04-22T14:25:49+02:00 da Giuseppe Francesco Sportelli

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