Il ruolo del Mastro Oleario tra diritto e filiera

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La legge regionale pugliese 9/2014 introduce e disciplina la figura del Mastro Oleario, istituendo un albo professionale unico nel panorama europeo. Un riconoscimento che intreccia diritto costituzionale, normativa UE e filiera olivicolo-olearia, ponendo nuove basi per competenze, responsabilità e tutela del consumatore

La legge regionale pugliese 9/2014 introduce e disciplina la figura del Mastro Oleario (Responsabile tecnico dell’impresa olearia) e istituisce l’albo del Mastro Oleario definendo gli obblighi e le modalità di formazione. La legge regionale pone il Mastro Oleario come responsabile, non solo giuridico ma anche morale, della filiera olivicolo-olearia.

Il nodo centrale è rappresentato dal fatto che una qualificazione professionale ottenuta in base alle norme vigenti in una Regione è valevole in tutto il territorio nazionale.

La Legge pugliese rappresenta il concreto sviluppo delle politiche volte a chiarire i ruoli degli attori della filiera olearia italiana, riconoscendo la peculiare funzione del frantoio artigianale e, con l’istituzione di un albo, il ruolo del Mastro Oleario come operatore professionale. Si tratta di una normativa che non ha precedenti né in Italia né in altri Paesi europei e che segna una nuova frontiera nel comparto oleario.

Tra Costituzione e diritto europeo

La Regione Puglia, istituendo e disciplinando la figura professionale del Mastro Oleario, non crea un semplice profilo formativo locale, ma esercita una competenza riconosciuta dall’ordinamento multilivello.

In ambito costituzionale, l’art. 117 della Costituzione stabilisce che le Regioni hanno competenza concorrente in ma­teria di professioni, purché nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato;

In ambito Europeo, il D.lgs. 206/2007, che recepisce la Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, stabilisce che una qualifica professionale legalmente riconosciuta in uno Stato membro (o in una sua articolazione territoriale dotata di competenza) è riconoscibile negli altri Stati membri.

Il valore giuridico ed economico della professione

Quindi, una professione formalmente istituita, regolata, con percorso formativo e requisiti di accesso, entra nel perimetro del diritto europeo delle professioni e produce effetti armonizzabili e spendibili nello spazio europeo, soprattutto in termini di mobilità professionale, riconoscimento delle competenze e tutela del consumatore e del mercato.

Nel diritto europeo e nazionale vige un principio implicito ma costante secondo il quale una professione regolata corrisponde una sfera di competenza, responsabilità e riconoscibilità economica. Pertanto, giacché la Regione Puglia finanzia o riconosce percorsi formativi specifici, istituisce l’ albo professionale, e definisce standard di competenza tecnica (processo, qualità, sicurezza), diventa imprescindibile ottenere la riconoscibilità del risultato economico e merceologico dell’attività professionale definendo una opportuna categoria di prodotto “artigianale” senza la quale la professione resta formalmente esistente, ma giuridicamente sterile perché economicamente non valorizzabile.

La categoria “artigianale” come strumento di trasparenza

La qualificazione “artigianale”, se ancorata a criteri oggettivi di processo e alla responsabilità diretta di un professionista iscritto a un albo, non altera la definizione legale europea di olio extravergine di oliva, ma ne costituisce una specificazione coerente, funzionale alla trasparenza del mercato e alla tutela del consumatore.

Il ruolo del Mastro Oleario tra diritto e filiera - Ultima modifica: 2026-01-20T11:35:19+01:00 da Barbara Gamberini

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