Ha iniziato il suo iter legislativo con l’approvazione in Consiglio dei ministri un decreto legislativo riguardante l’olio di oliva che reca disposizioni sanzionatorie per la violazione del Reg. (Ue) n. 29/2012 della Commissione (relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliv) e del Reg. (CEE) n. 2568/91 (relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva).
Non si tratta quindi di nuove disposizioni sul settore ma piuttosto della fissazione di sanzioni pecuniarie specifiche per le violazioni alle disposizioni contenute in vari regolamenti comunitari e leggi nazionali. Fino a oggi la maggior parte di tali disposizioni innovative venivano applicate facendo ricorso al regime sanzionatorio “orizzontale” sull’etichettatura dei prodotti agroalimentari e la tracciabilità.
Nello specifico con l’intervento, che si affianca a quello già realizzato con la L. n. 9/2013, sono state inserite le sanzioni riguardanti l’indicazione obbligatoria dell’origine, nonché quelle relative alla leggibilità delle informazioni in etichetta (origine e denominazione di vendita). Tali informazioni, infatti, devono comparire nell’imballaggio in modo tale che siano ben visibili, comprensibili e apposte in uno stesso campo visivo e con caratteri non minimali. Inoltre sono state previste nel decreto sanzioni per la mancata istituzione e irregolare tenuta del registro di carico e scarico degli oli, obbligatorio per chi detiene o commercia oli ai fini commerciali. La competenza all’irrogazione delle sanzioni è affidata all’Icqrf.