L’etichettatura delle olive da tavola

etichettatura olive
Quali indicazioni devono essere riportate sulle confezioni di olive da mensa? Linee guida e fonti normative di riferimento

L’etichettatura di prodotti alimentari è stata oggetto di molteplici interventi, sia a livello nazionale che, soprattutto, europeo. Attualmente la principale fonte normativa è il Reg. Ue del 25/10/2011, n. 1169, e il relativo Reg. di esecuzione 775/2018. Tra i molteplici interventi anche a livello di singolo prodotto, citiamo in particolare la Legge del 03/02/2011, n. 4 (disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari) e il D. lgs. del 15/12/2017, n. 231 (relativo al sistema sanzionatorio della normativa Ue sopra richiamata).

Gli elementi che debbono essere indicati in una etichetta di prodotti alimentari, ivi compresa quella di olive trasformate o da tavola sono (art. 9 Reg. Ue 1169/2011):

  • a) la denominazione dell’alimento;
  • b) l’elenco degli ingredienti, la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti - tenendo presente che ciò non è richiesto quando l’identità merceologica è immediatamente percepibile dal consumatore oppure più in generale per i prodotti costituiti da un solo ingrediente a condizione che la denominazione di vendita sia coincidente con il nome e consenta di conoscerne l’effettiva natura;
  • c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico o derivato da una sostanza o un prodotto (elencati negli Allegati del Reg. Ue 1169/2011) che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
  • e) la quantità netta dell’alimento – tenendo presente che quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura (come la salamoia o altre soluzioni) deve essere indicato anche il peso netto sgocciolato;
  • f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
  • g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego - che è applicabile per i soli alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione o di utilizzo (ad esempio, il latte crudo prima deve essere bollito pertanto tale informazione va riportata nella etichetta);
  • h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore alimentare responsabile delle informazioni - si tratta cioè dell’operatore che è responsabile della commercializzazione del prodotto;
  • i) il paese d’origine o il luogo di provenienza nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto;
  • j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un utilizzo adeguato dell’alimento;
  • l) la dichiarazione nutrizionale (secondo le indicazioni e schemi previsti negli Allegati al Reg. Ue 1169/2011). In particolare, la presentazione delle dichiarazioni nutrizionali dovrà rivestire la forma sub Tabella 1.

Importante per il Reg. Ue 1169/2011 anche la leggibilità delle informazioni: in un apposito Allegato (il numero 4) sono indicate le specifiche dimensioni relative all’altezza dei caratteri da utilizzarsi nelle etichette; inoltre, le informazioni devono essere facilmente visibili e leggibili.

Tab. 1 - Ordine di presentazione e unità di misura da usare nella dichiarazione nutrizionale (Reg. Ue 1169/2011, all. XV )
Parametro Unità di misura
energia kJ/kcal
grassi di cui:
— acidi grassi saturi g
— acidi grassi monoinsaturi g
— acidi grassi polinsaturi g
carboidrati di cui:
— zuccheri g
— polioli g
— amido g
fibre g
proteine g
sale g
vitamine e sali minerali unità indicate nell’all. XIII, parte A, punto 1

Indicazione dell’origine

Annoso il tema dell’indicazione del paese di origine o di provenienza dei prodotti alimentari (punto “i” sopra). La tematica è ancora al centro di continue rivisitazioni e scontro politico europeo, ma attualmente le contraddizioni tra il Reg. Ue 1169/2011 e le normative italiane (tra cui la citata Legge 4/2011) sono state apparentemente risolte, o quanto meno attenuate, con gli interventi ex Legge 12/2019.

Questa ha abrogato l’art. 4 della Legge 4/2011 che prevedeva l’obbligo di riportare nell’etichettatura di tutti i prodotti alimentari l’indicazione del luogo di origine o di provenienza.

Allo stato, pertanto, l’obbligatorietà dell’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza vi è solamente nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto (in particolare in quelle ipotesi in cui il reale paese di origine o di provenienza di un alimento non coincida con quello evocato dalle informazioni di marketing riportate sul prodotto stesso, quali diciture, immagini, illustrazioni simboli, termini).

Oltre a tale ipotesi, il Reg. Ue 1169/2011 prevede l’obbligo (art. 26) di segnalare l’origine o provenienza quando «il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario» – indicazione importante nel caso di prodotti trasformati.

Per “ingrediente primario”, si deve intendere «l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa».

Sono poi fatte salve (art. 39) tutte le altre ipotesi in cui l’indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria per ragioni di tutela dei consumatori, prevenzione frodi, e protezione ei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata e repressione della concorrenza sleale.

Responsabilità delle dichiarazioni in etichetta

Infine, da tenere presente che in base a quanto sancito dal Regolamento Ue 178 del 2002 la responsabilità degli operatori del settore alimentare si estende “dai campi alla tavola”; ciò significa che in linea di principio tutti i soggetti della filiera (produttore, trasformatore, distributore etc.) sono tenuti a vigilare sulla conformità della immissione in commercio dei prodotti in base alle informazioni acquisite (salvo alcune casistiche particolari).

L’operatore economico con il cui nome o ragione sociale un dato prodotto è commercializzato rimane quindi sempre responsabile delle informazioni fornite al consumatore sicché egli dovrà preoccuparsi di accertare la mancanza di certe caratteristiche fisiche dei prodotti venduti ovvero la presenza di errori, falsità o inesattezze riportate nell’etichetta, il tutto compatibilmente con la tipologia di attività svolta nell’ambito della relativa filiera distributiva.

L’articolo è pubblicato su Olivo e Olio n. 1-2022

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L’etichettatura delle olive da tavola - Ultima modifica: 2022-01-17T12:14:01+01:00 da Barbara Gamberini

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