Esteso l’obbligo della tracciabilità telematica raffinerie, sansifici, commercianti di olive e di sansa di olive, contoterzisti e (qualora detengano oli destinati alla vendita) anche olivicoltori, che quindi si aggiungono agli operatori già obbligati – ai sensi del ‘vecchio‘ sistema – alla gestione del registro telematico SIAN (frantoi, commercianti di olio sfuso e confezionatori).
Per quanto riguarda le categorie dei prodotti oleari che devono essere tracciate, l’obbligo riguarda (oltre agli oli extravergine e vergine di oliva) anche la sansa di olive, l’olio lampante, l’olio di oliva raffinato, l’olio di oliva e gli oli di sansa di oliva.
Così come, anche per gli oli extravergini di oliva assoggettati ai sistemi di certificazione Dop e Igp sarà necessario tracciare lavorazioni e movimentazioni su registro SIAN, tra l’altro consultabile anche dagli Enti terzi incaricati di verificare la conformità degli oli extravergine di oliva ad Indicazione Geografica rispetto ai disciplinari di produzione.
Un’evoluzione del sistema anche accompagnata dall’inserimento di nuovi codici operazioni sui quali l’ICQRF ha formulato una guida sulla corretta compilazione del registro SIAN.
Dal 1° luglio anche i commercianti di olio sfuso sprovvisti di stabilimento o deposito sono obbligati alla tenuta e all’aggiornamento del registro SIAN, anche considerando che tali operatori potevano in effetti movimentare e porre in commercio partite di olio sfuso mediante autocisterne.
L’obbligo alla tenuta del registro telematico è stato introdotto anche per gli olivicoltori ma solo nel caso in cui detengano per il commercio presso la propria azienda una o più categorie di oli. È stato inoltre elevato da 500 a 700 kg il limite quantitativo di olio (solo se prodotto da olive aziendali) utile per poter registrare le operazioni SIAN entro il 10 del mese successivo. Per tutti gli altri operatori rimane invariato il termine per le annotazioni nei registri, cioè sei giorni dalla movimentazione.
I nuovi codici SIAN
In alcuni casi è possibile unificare più operazioni di carico e scarico mediante l’utilizzo di un unico codice come, ad esempio, il codice ‘B3‘ che consente al frantoio di registrare (in una sola operazione) lo scarico delle olive destinate alla molitura (codice ‘B0‘) e la produzione di olio classificato (‘B1‘) o ancora da classificare (‘B2‘). Così come sono stati inseriti dei codici che consentono una più rapida gestione delle attività di molitura e/o confezionamento eseguite in conto terzi.
Tra l’altro sono stati introdotti nuovi codici riferiti agli oli di sansa (codici ‘G‘), raffinati (‘R‘) e gli oli extravergine di oliva Dop e Igp (codice ‘C9‘).
Un maggior livello di dettaglio è stato previsto per la registrazione delle operazioni di confezionamento degli oli che sarà possibile (mediante il codice “L2”) registrare separatamente rispetto alla semplice etichettatura delle confezioni.
Quali considerazioni
Se da un lato il nuovo registro SIAN mette in agitazione operatori e addetti ai lavori (soprattutto per le categorie che a partire dal 1° luglio sono partiti con il registro SIAN) d’altra parte la tracciabilità telematica si è rivelata un valido strumento di riscontro e di controllo.
Rimane, soprattutto per gli olivicoltori, un problema di “digital divide”, che rischia (anche per l’assenza della connettività a banda larga in diverse aree agricole e rurali oltre che per problemi di “praticità” in fase di avvio) di rendere difficoltoso l’accesso e la gestione dei servizi telematici.
Ho avuto dalla molitura delle olive dicembre 2015 / gennaio 2016 Kg 225 di olio ed è per consumo personale . Sono obbligato a fare il registro?
I produttori agricolo Hobbisti che producono olio solo per consumo familiare sono esentati dalla tenute del registro e dalle comunicazioni al Sian a condizione che: 1) L’olio prodotto è detenuto sfuso in conto deposito presso il frantoio, in quanto quest’ultimo è tenuto alla comunicazione delle movimentazioni 2) L’olio prodotto, precedentemente tenuto presso il frantoio viene restituito al produttore confezionato ed etichettato. Ovvero il produttore lo porta a casa propria in bottiglie o lattine recanti regolare etichetta con indicazione dell’origine, del lotto ecc. In pratica quindi possiamo riassumere che l’obbligo di comunicazione al SIAN dei carichi e scarichi nasce nel momento in cui il produttore detiene l’olio sfuso presso serbatoi della propria azienda e intende commercializzarlo.
Dall’altra parte può trovare conferma di quanto sopra nella Guida Agea alla tenuta del registro Sian Olio (pag.15) ove e riportato: “Sono esentati dalla tenuta dei registri gli operatori che detengono esclusivamente oli: utilizzati quali ingredienti in prodotti alimentari diversi dalle miscele di oli disciplinate all’art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 29/2012; destinati ad usi non alimentari; destinati all’autoconsumo preconfezionati ed etichettati”.
Qualora invece l’olio sia ritirato sfuso dal Frantoio è comunque obbligato alla tenuta del registro e alle procedure di autorizzazione sanitaria per il locale ove viene detenuto o confezionato l’olio.
Luciano Boanini