Profili di responsabilità per l’etichettatura ambientale

etichettatura ambientale
Dall'inizio del 2022 sarà obbligatorio riportare le informazioni per il riciclaggio degli imballaggi sulle bottiglie di olio

Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ha introdotto nuove regole di etichettatura con l’obiettivo di informare il consumatore rispetto alle modalità di raccolta, riutilizzo e riciclaggio dei materiali di imballaggio.

Novità che impongono riflessioni da parte dei produttori di imballaggi così come dei cosiddetti utilizzatori, comprese le imprese di confezionamento degli oli d’oliva, nonché una nuova modalità di gestione dei rapporti contrattuali e delle informazioni di etichettatura.

Siamo pronti per affrontare il cambiamento?

Lo stato di attuazione

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, noto come Codice dell’ambiente – che ha recepito le modifiche a decorrere dal 26 settembre 2020 – prevedeva in realtà l’immediata applicabilità delle nuove regole di etichettatura. Gli imballaggi avrebbero dovuto riportare fin da subito le nuove informazioni così come, ai fini dell’identificazione degli stessi imballaggi, la loro natura, come indicato dalla decisione della Commissione Ue 97/129/Ce (ad esempio, GL71 per la bottiglia verde, ALU41 per il tappo e LDPE4 per il dosatore in plastica). Rispetto ai tempi di attuazione, il “decreto sostegni” ha poi sospeso l’applicazione delle regole di etichettatura ambientale spostando gli obblighi al 1° gennaio 2022.

Nonostante la stessa norma abbia anche precisato che i prodotti privi dei requisiti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, si tratta in ogni caso di un periodo ponte non particolarmente ampio per gestire i nuovi requisiti e l’impostazione delle etichette nonché un rinnovato rapporto con i fornitori dei materiali di imballaggio.

Quali sono le modalità utilizzabili per la comunicazione? La forma e nelle modalità grafiche e di presentazione possono essere liberamente scelte, considerando anche la possibilità di utilizzare supporti esterni e canali digitali come App, QR code, codice a barre e siti web, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti dal Codice dell’ambiente.

Quale sanzione?

Lo stesso Codice dell’ambiente prevede, per «chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti», una sanzione compresa tra 5.200 euro e 40 mila euro, senza porre una distinzione quindi tra produttore di imballaggi e utilizzatore. Tuttavia, gli obblighi di etichettatura, almeno per quanto riguarda le informazioni da indicare sulla base della decisione 97/129/Ce, relative alla natura degli imballaggi (articolo 219, comma 5, secondo periodo del Codice dell’ambiente), sono chiaramente in capo ai produttori degli imballaggi stessi. Si deve considerare, inoltre, che gli utilizzatori, a meno che non importino imballaggi dall’estero, di fatto non mettono in commercio imballaggi (ad esempio le bottiglie vuote) bensì prodotti preimballati che, stando alla definizione del Reg. (Ue) 1169/2011, corrispondono alle unità di vendita destinate a essere presentate al consumatore e costituite, secondo la definizione del regolamento europeo, dall’insieme dell’alimento e dell’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita.

Il nodo responsabilità

Una recente Circolare del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) si è espressa sul tema: partendo dal presupposto che le informazioni utili per una corretta etichettatura degli imballaggi sono molto spesso condivise tra produttore e utilizzatore degli imballaggi ne deriva, a parere del legislatore, un obbligo in capo anche agli utilizzatori degli imballaggi, incluse quindi le imprese di confezionamento degli oli d’oliva.

Preso atto di un tale orientamento, appare quindi particolarmente importante la predisposizione degli accordi contrattuali e commerciali che indichino impegni ed oneri di ciascun soggetto della filiera.


Per maggiori informazioni sono disponibili le linee guida elaborate dal Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai): “Etichettatura ambientale volontaria degli imballaggi” aggiornato al 20 maggio 2021.


L’articolo è disponibile per i nostri abbonati su  Olivo e Olio n. 4/2021

Sfoglia l’edicola digitale al scopri di più sulle formule di abbonamento a Olivo e Olio

Profili di responsabilità per l’etichettatura ambientale - Ultima modifica: 2021-07-14T07:30:34+02:00 da Barbara Gamberini

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome