Sottoprodotti

L’impiego energetico della sansa disoleata

sansa disoleata
Costa metà del nocciolino, ma possiede un potere calorifico di poco inferiore (4.400 kcal/kg). Per la sua utilizzazione come biomassa combustibile restano da risolvere alcune ambiguità della normativa. Il punto legislativo.

La sansa di oliva disoleata è da sempre considerata una risorsa potenziale, piuttosto che una scoria priva di valore. Sebbene costi circa la metà rispetto al nocciolino di sansa, possiede un potere calorifico di poco inferiore a quest'ultimo (4.400 kcal/kg, cento in meno del nocciolino di sansa).

Sul piano del massimo utilizzo della risorsa “oliva”, inoltre, la sansa disoleata rappresenta il residuo finale di due lavorazioni, il processo di estrazione fisico-meccanica e il successivo processo di estrazione con solvente (n-esano), entrambi capaci di produrre oli alimentari (oliva vergine e raffinato e sansa di oliva). Essa costituisce il solo residuo solido (se si escludono le polveri e i soluti contenuti nelle acque di vegetazione), dopo che l'oliva è stata completamente privata di olio.

L'impiego della sansa disoleata a scopo energetico, tuttavia, è stato negli anni considerato problematico e rischioso e la sansa disoleata è rimasta a lungo in un “limbo normativo”, carente di indicazioni univoche in merito alla sua categorizzazione e qualità.

La storia recente

Per avere un quadro più chiaro vale la pena ripercorrere la storia recente della sansa disoleata, legata all'evoluzione delle norme ambientali sulla biomassa combustibile. Per “biomassa” si intende genericamente un materiale di natura vegetale che non ha subito nessun trattamento o condizionamento chimico, così come viene definito nell'allegato III del vecchio Dpcm 08/03/2002. Questo decreto, infatti, concede la possibilità di utilizzare come biomasse combustibili alcuni residui agricoli (la cui natura è specificata nel già citato allegato III), che prima erano considerati semplici rifiuti, ai sensi del D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (meglio noto come decreto Ronchi). Il Dpcm non fa tuttavia menzione della sansa disoleata, ma solo di più generici residui dell'attività agricola ottenuti meccanicamente (categoria che esclude quest'ultima, perché soggetta anche a un'estrazione chimica con n-esano).

Per un chiaro riferimento normativo alla sansa disoleata si è dovuto aspettare il 2004, anno in cui viene emanato il Dpcm 8/10/2004; quest'ultimo aggiunge esplicitamente la sansa esausta alle sostanze utilizzabili come biomasse combustibili. Negli allegati al decreto citato vengono regolamentate le caratteristiche chimico-fisiche (valide tuttora), necessarie per renderne possibile l'utilizzo e la commercializzazione (tab. 1): da questo momento in poi è stato possibile creare - nel rispetto delle norme ambientali e delle garanzie per produttori e acquirenti - una filiera certificata, ponendo fine alle ambiguità sui permessi da ottenere nel caso di utilizzo come biomassa.

La successiva entrata in vigore del Testo unico ambientale (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ha raccolto in sé la quasi totalità delle norme di stampo ambientale (viene considerato un vero e proprio “codice”) e ha consentito un riordino della disciplina. Le disposizioni del 2002 e del 2004 sono state incorporate nel decreto e le caratteristiche richieste per l'uso della sansa disoleata come combustibile, in vigore dal 2004, sono rimaste inalterate; si trovano a oggi nell'allegato X, parte 2, sezione 4, alla Quinta parte del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

La definizione giuridica

Negli ultimi dieci anni, oltre a essere stata introdotta l'utilizzazione della sansa come biomassa, ne è cambiata inoltre la definizione giuridica. A partire dal 1997, la sansa di oliva - vergine e disoleata - costituiva un “rifiuto” ai sensi del D.lgs. 1997 n. 22 (decreto cosiddetto Ronchi); quest'ultimo forniva questa definizione di rifiuto: “qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi”.

La sansa, qualora bruciata in azienda, pur non essendo per il detentore una “sostanza di cui disfarsi”, era lo stesso da ritenersi rifiuto, poiché facente parte della lista (assolutamente generica) presente nell'allegato A, il quale accompagnava la norma. Non poteva quindi essere utilizzata come un combustibile.

Solo in seguito ai decreti del 2002 e del 2004 viene introdotta la possibilità di utilizzo della sansa disoleata come biomassa, pur continuando a essere considerata un rifiuto ai sensi del decreto Ronchi (si sarebbe dovuta altrimenti riportare un'eccezione all'allegato A), ma avviabile a recupero.

Questa ambiguità normativa rese obbligatorio, per i produttori che avessero voluto usare la sansa disoleata come combustibile, chiedere e ottenere un'autorizzazione, ai sensi della normativa vigente sui rifiuti avviati a recupero energetico.

Un altro passo avanti

Solo in seguito al D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (attuativo della direttiva 2008/98/Ce) la sansa combustibile (“vergine” o disoleata) smette di essere considerata, a tutti gli effetti, un “rifiuto” dal legislatore (salva l'intenzione o l'obbligo di disfarsene). Il D.lgs. 205, infatti, modifica l'articolo 183 del Testo unico, cambiando la definizione di rifiuto. La lettera “a” è così riscritta: “a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi”.

Prima che entrasse in vigore il D.lgs. 205 la sansa possedeva la qualifica di rifiuto perché rientrava nelle categorie generiche dell'allegato A; mancando, con la nuova definizione, ogni riferimento all'allegato A, la sansa (e qualsiasi altra sostanza o oggetto) non è più considerabile un rifiuto, se il detentore non vuole e non è obbligato a disfarsene.

Inoltre, il D.lgs. 205 introduce alcuni nuovi articoli nel Testo unico. Uno di questi, l'articolo 184-bis, fornisce una nuova definizione di “sottoprodotto”. Essa era già presente all'interno del D.lgs. 152 sin dalla sua entrata in vigore; la definizione originaria, tuttavia, non stabiliva una netta distinzione tra un rifiuto e un sottoprodotto (D.lgs. n. 152 del 3/4/2006, art. 183 lettera n, testo originario). Recependo la direttiva 2008/98/Ce, il D.lgs. 205 inserisce una nuova definizione che vorrebbe rispondere a questo principio della direttiva: fare sì che, nella legislazione degli Stati membri, sia chiaramente definita la differenza tra rifiuti e i sottoprodotti, al fine di destinare i primi al recupero o smaltimento e i secondi a un utilizzo più semplice sul piano normativo.

Il sottoprodotto

Nel testo del D.lgs. 152, attualmente vigente, viene così definito un sottoprodotto: “È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza o oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

  1. la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza o oggetto;
  2. è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  3. la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  4. l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana”.

Risulta chiaro come la sansa esausta potrebbe soddisfare tutti i quattro punti della definizione. Rimangono tuttavia alcuni nodi da sciogliere. In questo, come in altri casi, non è ancora chiaro, in primo luogo, cosa il legislatore intenda con “normale” pratica industriale. Con riferimento al punto b), inoltre, non è specificato che tipo di garanzia sia richiesta per certificare che il sottoprodotto venga utilizzato in futuro. In definitiva, mancano ancora, a oggi, gli strumenti attuativi per realizzare appieno le intenzioni del legislatore.

Al di fuori dell'aspetto interpretativo si può concludere che, fatte salve le problematiche che la combustione di materiali solidi porta con sé (necessità di abbattimento dei fumi, rischi per l'ambiente legati ai residui) e che, nella filiera prodotto/sottoprodotto/rifiuto, devono essere rigidamente controllati, il produttore può mettersi, oggi, nelle condizioni di “progettare”, fin dal principio, una sansa, anche disoleata, destinata alla combustione. Ma, di certo, deve possedere questa intenzione dal principio (costruzione e mantenimento della qualità), deve essere capace di tracciare ogni passaggio e deve conoscere e certificare il prodotto.

Questo articolo costituisce parte delle attività di divulgazione dei progetti Apq-Regione Calabria 2009-2012 e Arpo-Regione Emilia Romagna 2008/2011-12, per lo studio e il recupero dei reflui oleari.

L’impiego energetico della sansa disoleata - Ultima modifica: 2013-02-12T10:54:23+01:00 da Redazione Olivo e Olio

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